Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29315 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29315 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PAOLA il 20/04/1969
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sent
Corte di Appello di Torino del 10 gennaio 2025 con la quale è stata confermata la s emessa dal Tribunale di Verbania che lo ha condannato per il reato di furto in ab
aggravato.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza concesse attenuanti generiche con la recidiva contestata. Lamenta che i giudici di
sarebbero limitati a richiamare il divieto di cui all’art. 69 cod pen, con motivazione i
2.Questa Corte di legittimità ha ripetutamente rilevato che è manifestamente inf la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. per co
gli artt. 3, 25 è
27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza de
attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto trattandosi di disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilancia
trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, in quanto riferita ad un comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del tratt
sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva d qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti sanzionati GLYPH (Sez. 3 – n. 29723 del 22/05/2024, GLYPH Placentino, GLYPH Rv. 286747 GLYPH 01; Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 – 01).
La Corte territoriale, in linea con i principi sopra evidenziati, ha rilevato c riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, vige il divieto di prevalenza di cui cod pen.
Ne deriva la manifesta infondatezza del proposto ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cor sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indic dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e detta somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025
Il Consiglier , estensor