Recidiva: l’importanza della specificità nel ricorso in Cassazione
La Recidiva rappresenta un elemento centrale nel diritto penale, influenzando direttamente l’entità della pena e il trattamento del condannato. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie, ribadendo un principio fondamentale: la genericità dei motivi di ricorso conduce inevitabilmente all’inammissibilità.
Il caso: resistenza e contestazione della Recidiva
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per aver opposto resistenza a un pubblico ufficiale e per aver cagionato lesioni personali. In sede di legittimità, la difesa ha tentato di impugnare la sentenza focalizzandosi esclusivamente sulla ritenuta Recidiva. Tuttavia, l’impugnazione non ha affrontato in modo analitico le ragioni espresse dai giudici di merito, limitandosi a una contestazione superficiale.
La genericità del ricorso penale
Nel diritto processuale penale, il ricorso per Cassazione deve essere specifico. Ciò significa che chi ricorre deve indicare con precisione i punti della decisione impugnata che ritiene errati e spiegare il perché, confrontandosi direttamente con le motivazioni fornite dal giudice precedente. Nel caso in esame, il ricorrente ha omesso questo confronto critico, rendendo l’atto privo della necessaria forza giuridica.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che il motivo relativo alla Recidiva era del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Oltre alla conferma della condanna, la Corte ha applicato l’art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla carenza di specificità estrinseca del ricorso. Quando un atto di impugnazione non si confronta con le argomentazioni della sentenza di secondo grado, esso non soddisfa i requisiti minimi previsti dal codice di procedura penale. In particolare, sulla Recidiva, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione dettagliata a pagina 3 della propria sentenza, che il ricorrente ha ignorato nel formulare le proprie doglianze. Questa mancanza di dialogo tra l’atto di ricorso e la sentenza impugnata impedisce alla Cassazione di entrare nel merito della questione.
Le conclusioni
Le conclusioni di questo provvedimento evidenziano come la difesa tecnica debba essere estremamente rigorosa nella formulazione dei motivi di ricorso. La contestazione della Recidiva o di qualsiasi altra aggravante non può risolversi in una mera affermazione di dissenso, ma deve tradursi in un’analisi critica e puntuale del percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito. L’inammissibilità non solo preclude la revisione della pena, ma comporta anche gravose sanzioni pecuniarie accessorie.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come influisce la recidiva sulla condanna penale?
La recidiva comporta un aumento della pena per chi ha già riportato precedenti condanne, riflettendo una maggiore pericolosità sociale del reo.
È possibile contestare la recidiva in sede di legittimità?
Sì, ma i motivi devono essere specifici e devono confrontarsi direttamente con le argomentazioni espresse dai giudici nei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50553 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50553 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 18344/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico uffi lesioni personali volontarie);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva;
Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della senten impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta (pag. 3 sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.