Recidiva e Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso possa condurre a una declaratoria di inammissibilità, specialmente quando si toccano temi complessi come la valutazione della recidiva. Con la sua decisione, la Corte di Cassazione ribadisce principi fondamentali del processo penale, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti contro le sentenze di merito. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere le ragioni che hanno portato alla condanna definitiva dell’imputato.
I Fatti del Caso: dall’Evasione al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando principalmente due aspetti: la mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla stessa recidiva. È importante notare che l’appello iniziale non contestava la responsabilità penale per il reato, ma si concentrava esclusivamente sulla riduzione della pena attraverso il gioco delle circostanze.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione critica dei motivi presentati dal ricorrente, giudicati privi dei requisiti minimi per poter essere esaminati nel merito.
Genericità dei Motivi e Ripetizione dell’Appello
Un primo punto cruciale evidenziato dai giudici è la genericità delle contestazioni. Il ricorso si limitava a criticare in modo vago le conclusioni dei giudici di merito sulla configurabilità del reato e sulla gestione della recidiva, senza sollevare specifiche questioni di legittimità. In pratica, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, un approccio che non è consentito in sede di Cassazione, la quale non può riesaminare i fatti ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
La Questione della Recidiva e delle Attenuanti
La Corte ha inoltre osservato che il motivo relativo alla “mancata concessione delle attenuanti generiche” era palesemente infondato, poiché tali attenuanti erano già state riconosciute dal Tribunale in primo grado. L’appello e il successivo ricorso miravano a ottenerne la prevalenza sulla recidiva, un obiettivo che, come vedremo, si scontrava con ostacoli sia fattuali che normativi.
Le Motivazioni: la Valutazione della Recidiva
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha confermato la correttezza della valutazione sulla recidiva operata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva evidenziato, con un ragionamento logico e ben fondato, che al momento del reato l’imputato aveva a suo carico:
* Numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio.
* Un precedente specifico per lo stesso tipo di reato.
* Plurime violazioni degli obblighi legati alla sorveglianza speciale.
* Precedenti per resistenza a pubblico ufficiale.
* Una dichiarazione di delinquenza abituale.
Questi elementi, secondo i giudici di merito, dimostravano una “maggiore capacità a delinquere” e una totale “insensibilità e noncuranza alle regole del vivere civile e alle prescrizioni dell’autorità”. Inoltre, la Corte ha ricordato che la prevalenza delle attenuanti generiche era legalmente impedita dall’art. 69, comma 4, del codice penale, rendendo la motivazione della Corte d’Appello “adeguata e insindacabile in sede di legittimità”.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida due importanti principi. In primo luogo, un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello, ma deve individuare vizi specifici di violazione di legge o di motivazione illogica nella sentenza impugnata. In secondo luogo, la valutazione sulla recidiva e sul bilanciamento con le attenuanti è un compito del giudice di merito che, se supportato da una motivazione logica e coerente con le prove, non può essere messo in discussione in Cassazione. La decisione finale di inammissibilità, con la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, serve da monito sull’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a contestare le conclusioni dei giudici senza sollevare specifiche questioni di diritto e, in sostanza, ripetevano le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello.
Come ha giustificato la Corte la conferma della recidiva?
La Corte ha confermato la recidiva basandosi sulla motivazione della Corte d’Appello, che aveva evidenziato i numerosi precedenti penali dell’imputato (anche specifici), le violazioni di misure di sorveglianza e la sua dichiarazione come delinquente abituale. Tali elementi sono stati ritenuti indicatori di una maggiore capacità a delinquere e di disprezzo per le regole.
Era possibile concedere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva?
No, in questo caso specifico non era possibile. La Corte ha sottolineato che la prevalenza delle attenuanti generiche era impedita da una specifica previsione di legge, l’articolo 69, comma 4, del codice penale, rendendo la decisione del giudice di merito corretta e non contestabile in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8487 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8487 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MILANO il 25/12/1983
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME LucaCOGNOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso – relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. – risultano inammissibili, atteso che la sentenza impugnata ha, con motivazione non illogica, rigettato le doglianze formulate nell’atto di appello rilevando che dagli utilizzati in primo grado, in sede di giudizio abbreviato, emergeva la sussistenza dei fatti contestati e la responsabilità dell’imputato, nonché l’insussistenza dei presupposti per l’esclusione della recidiva e per la valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla stessa, e che nel ricorso ci si limita a contestare, in termini del tutto generici, le conclusioni dei Giudici di merito in merito alla configurabilità del delitto di evasione e alla mancata esclusione della recidiva dolendosi altresì per “la mancata concessione delle attenuanti generiche”;
Rilevato che dalla sentenza impugnata non risulta che l’imputato avesse proposto appello in relazione alla penale responsabilità (pag. 3, ove si dà atto che l’appello riguarda solo la invocata esclusione della recidiva e la riduzione nel minimo della pena previa concessione delle attenuanti generiche), aspetto, questo, non specificamente contestato nel ricorso, di tal che il primo motivo risulta inammissibile; così come inammissibile risulta il motivo relativo “alla mancata concessione delle attenuanti generiche”, che erano state riconosciute già dal Tribunale;
Rilevato che per quanto riguarda la recidiva la Corte di appello ha evidenziato, rispondendo adeguatamente alle doglianze contenute nell’atto di appello, che “al momento della commissione del reato per cui si procede, l’imputato era gravato di plurimi precedenti penali contro il patrimonio, di un precedente penale specifico e di plurime violazioni degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e di resistenza a pubblico ufficiale, era stato dichiarato delinquente abituale ed già stato dichiarato recidivo e la condotta oggetto del presente giudizio è senza dubbio idonea a rivelare la maggiore capacità a
delinquere dell’imputato, proprio perché sintomatica della insensibilità e noncuranza alle regole del vivere civile e alle prescrizioni dell’autorità”, evidenziando altresì che l’invocata prevalenza delle attenuanti generiche (già riconosciute in primo grado) è impedita dalla previsione dell’art. 69, comma 4, cod. pen. Motivazione, sotto entrambi i profili, del tutto adeguata e quindi insindacabile in questa sede di legittimità;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025