Recidiva e Ricorso Inammissibile: La Cassazione sul Furto di Energia
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sulla corretta valutazione della recidiva. Il caso riguarda una condanna per furto aggravato di energia elettrica, dove l’impugnazione è stata respinta per la genericità delle censure e per la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali da parte della corte di merito. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Caso
Una donna veniva condannata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Palermo. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si articolava su due fronti: uno riguardante la presunta violazione di norme processuali e vizi di motivazione sull’affermazione di colpevolezza, e l’altro focalizzato sull’applicazione della circostanza aggravante della recidiva infraquinquennale.
Il Primo Motivo: La Genericità dell’Impugnazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile per la sua genericità e indeterminatezza. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione era privo dei requisiti richiesti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. In pratica, il ricorso non specificava in modo chiaro e puntuale gli elementi su cui si basava la critica alla sentenza, impedendo così al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. La motivazione della Corte d’Appello, al contrario, è stata giudicata congrua e adeguata, avendo evidenziato una pluralità di elementi a fondamento del giudizio di responsabilità.
Il Secondo Motivo: La corretta valutazione della recidiva
Il secondo motivo, con cui la ricorrente lamentava un’errata applicazione della legge penale in merito alla recidiva, è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello si sia correttamente uniformata agli insegnamenti consolidati, anche delle Sezioni Unite. Questi principi stabiliscono che il riconoscimento della recidiva deve essere motivato e non può basarsi unicamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale dei reati. È necessario, invece, un esame concreto, basato sui criteri dell’articolo 133 del codice penale, che valuti il rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti. L’obiettivo è verificare se la condotta pregressa sia indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto” che abbia agito come fattore criminogeno nel nuovo reato, escludendo che si tratti di una mera ricaduta occasionale. Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva evidenziato i precedenti penali, anche recenti, dell’imputata, considerandoli sintomatici di una “personalità dedita a delinquere”.
La Decisione della Cassazione
Sulla base di queste valutazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri fondamentali del diritto processuale e penale. In primo luogo, viene riaffermato il principio di specificità dei motivi di ricorso: non è sufficiente una generica contestazione della sentenza impugnata, ma è necessario articolare critiche precise e circostanziate che mettano in luce specifiche violazioni di legge o vizi logici nella motivazione. Un ricorso assertivo e generico non consente al giudice dell’impugnazione di svolgere il proprio ruolo. In secondo luogo, l’ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale sulla recidiva. Essa non è un automatismo sanzionatorio, ma una circostanza aggravante che richiede un’attenta e individualizzata valutazione da parte del giudice. Questi deve accertare, con motivazione adeguata, se i precedenti reati siano espressione di una scelta di vita criminale che ha influenzato la commissione del nuovo delitto, giustificando così un trattamento sanzionatorio più severo.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante guida pratica per gli operatori del diritto. Da un lato, ricorda la necessità di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e tecnicamente ineccepibili per evitare una declaratoria di inammissibilità. Dall’altro, ribadisce che la valutazione della recidiva è un’operazione complessa che impone al giudice di andare oltre la semplice consultazione del casellario giudiziale, per compiere una vera e propria analisi della personalità dell’imputato e del suo percorso criminale.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando non indica in modo specifico gli elementi e le ragioni giuridiche a sostegno della censura, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata, come previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Come deve essere valutata dal giudice la circostanza aggravante della recidiva?
La valutazione della recidiva non deve basarsi solo sulla gravità dei reati o sul tempo trascorso, ma deve essere il risultato di un esame concreto, fondato sui criteri dell’art. 133 cod. pen. Il giudice deve verificare se la precedente condotta criminale indichi una persistente inclinazione a delinquere che ha influenzato la commissione del nuovo reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1686 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1686 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME CAMPOBELLO DI MAZARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile del delitto pluriaggravato di furto di energia elettrica;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione delle norme processuali e vizi di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, è assertivo e generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato e a fronte di una motivazione congrua e adeguata che ha evidenziato la pluralità di elementi sui cui ha fondato il giudizio di responsabilità (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all’applicazione della circostanza aggravante della recidiva infraquinquennale, è manifestamente infondato perché la Corte di appello si è adeguata agli insegnamenti di questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui occorre che il riconoscimento della recidiva sia motivato e che la valutazione del giudice non si fondi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, ma si articoli in un esame concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra i fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e nella verifica se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284425; e le motivazioni di Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, Rv. 284878, COGNOME; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275319; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, COGNOME, Rv. 249664; Sez. U, 35738 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247838). Nella specie la Corte territoriale ha evidenziato i precedenti penali, anche recenti, da cui ricorrente è gravata, ritenendoli indicativi una personalità dedita a delinquere (pag. 3 della sentenza impugnata).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore