Recidiva e Ricorso Aspecifico: l’Importanza della Specificità dei Motivi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Il caso in esame riguardava la contestazione dell’applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti essenziali su come un’impugnazione debba essere strutturata per superare il vaglio di legittimità.
I Fatti del Processo
Un imputato proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la condanna. I motivi di doglianza si concentravano su due punti principali: la violazione dell’art. 99 del codice penale per l’erronea applicazione della recidiva e un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Le Argomentazioni del Ricorrente
Nel suo ricorso, la difesa sosteneva che i giudici di merito non avrebbero dovuto applicare l’aggravante della recidiva. Inoltre, lamentava che la Corte d’Appello non avesse concesso le attenuanti generiche, ritenendo la motivazione fornita su questo punto insufficiente o illogica. La replica contenuta nel ricorso, tuttavia, si limitava a negare le circostanze valorizzate dai giudici di secondo grado, senza un reale confronto critico.
Le Motivazioni della Cassazione: la recidiva e la progressione criminale
La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso, relativo alla recidiva, palesemente aspecifico. I giudici hanno chiarito che l’applicazione di tale aggravante era basata su una motivazione ‘adeguata, logica e coerente’ con le risultanze processuali. La Corte territoriale aveva correttamente valutato la ‘progressione criminosa’ dell’imputato, desumibile dalla pluralità di delitti commessi. Tale percorso criminale evidenziava una ‘pericolosità ingravescente’ di cui il reato in giudizio rappresentava solo l’ultima manifestazione. Di fronte a questa solida motivazione, il ricorso si era limitato a una mera negazione, senza argomentare in modo specifico contro l’evidenza dei fatti e la logica della decisione impugnata.
Per quanto riguarda il secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha espresso un giudizio analogo. Anche in questo caso, il motivo è stato ritenuto aspecifico, poiché non venivano enunciati rilievi critici argomentati contro le ragioni della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente basato la sua decisione sulla gravità dei fatti, sull’intensa capacità criminale del ricorrente (desumibile dai precedenti penali) e sull’assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena. Il ricorso, ancora una volta, non si confrontava adeguatamente con questi elementi, rendendo l’impugnazione inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione finale della Corte è stata quella di dichiarare il ricorso inammissibile. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea una lezione cruciale per la pratica forense: un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica contestazione della sentenza di merito. È necessario che ogni motivo di impugnazione si confronti in modo puntuale e critico con la motivazione del giudice precedente, smontandone il percorso logico-giuridico con argomentazioni specifiche. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato ‘aspecifico’?
Secondo l’ordinanza, un motivo è aspecifico quando si limita a negare le circostanze valutate dal giudice di merito senza confrontarsi adeguatamente con le ragioni della decisione e senza presentare rilievi critici espliciti e argomentati.
Perché la Corte ha confermato l’applicazione della recidiva in questo caso?
Perché la Corte territoriale aveva fornito una motivazione adeguata, logica e coerente, basata sulla ‘progressione criminosa’ e sulla ‘pericolosità ingravescente’ dell’imputato, dimostrate dalla pluralità di delitti commessi. Il ricorso non ha contestato specificamente questa valutazione.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17292 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17292 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell’art. 99 cod. peri. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, è aspecifico: l’applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall’imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 16 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l’evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso.
considerato che il secondo motivo di ricorso è aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 17 della sentenza impugnata), elementi con cui il ricorso non si confronta adeguatamente.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
Il Co COGNOME estensore COGNOME
Il Pnisi ente