Recidiva e reati di droga: i criteri della Cassazione
La Recidiva costituisce un istituto fondamentale del diritto penale, volto a sanzionare con maggiore severità chi dimostra una persistente volontà criminale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato i presupposti per il riconoscimento di questa aggravante in presenza di numerosi precedenti penali omogenei, confermando la legittimità di una pena più aspra per chi reitera condotte illecite nel breve periodo.
Il caso e lo svolgimento del processo
Un imputato è stato condannato nei primi due gradi di giudizio per reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte, contestando in particolare il riconoscimento della Recidiva. Secondo la tesi difensiva, l’apparato motivazionale della sentenza d’appello non avrebbe giustificato a sufficienza l’applicazione di tale aggravante, limitandosi a una valutazione superficiale della personalità del reo.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata era perfettamente in linea con i principi di diritto, avendo fornito una motivazione congrua e logica. Il riconoscimento della Recidiva non è stato un atto automatico, ma il risultato di un’analisi attenta della storia giudiziaria dell’imputato, caratterizzata da una preoccupante continuità nel commettere reati della stessa natura.
Le motivazioni
La Corte ha chiarito che l’obbligo motivazionale è stato pienamente soddisfatto dai giudici di merito. La Recidiva è stata ravvisata in ragione di un’accentuata inclinazione a delinquere, oggettivamente provata dalla presenza di numerosi precedenti penali specifici. Un elemento determinante è stato individuato nella omogeneità dei reati commessi, quasi tutti legati alla cessione di stupefacenti, e nella loro vicinanza temporale. Il fatto che i nuovi illeciti siano stati compiuti a breve distanza dalle precedenti condanne dimostra, secondo la Corte, l’inefficacia delle precedenti sanzioni e la necessità di un trattamento penale più rigoroso per contrastare la pericolosità sociale del soggetto.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha confermato l’inammissibilità del ricorso, ribadendo che la reiterazione di condotte criminose omogenee giustifica ampiamente l’aggravamento della pena. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea come la persistenza nel reato e la rapidità con cui si torna a delinquere siano fattori decisivi per la valutazione della personalità del reo e per la determinazione della sanzione finale.
Quando viene applicata la recidiva in un processo penale?
La recidiva viene applicata quando un soggetto commette un nuovo reato dopo essere stato condannato per un altro illecito, dimostrando una maggiore pericolosità sociale.
Cosa si intende per reati omogenei nella valutazione della recidiva?
Si tratta di reati della stessa indole o natura, come ad esempio più episodi di spaccio, che indicano una specifica inclinazione a delinquere in un determinato settore.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
L’inammissibilità comporta il rigetto del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e spesso una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49888 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49888 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione, manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata unitamente a quella conforme di primo grado – risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale per quanto concerne il riconoscimento della contestata recidiva, ravvisata in ragione della accentuata inclinazione a delinquere del reo per la omogeneità dei numerosi precedenti penali a suo carico, quasi tutti per cessione di sostanze stupefacenti, reati commessi a breve distanza temporale dalle precedenti condanne.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Cons ‘ere estensore
Il Presidente