Recidiva e affidamento in prova: i limiti delle prove in Cassazione
Il tema della recidiva rappresenta uno dei pilastri della determinazione della pena nel nostro ordinamento. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un aspetto cruciale: la possibilità di contestare l’aggravante della recidiva producendo nuovi documenti solo nell’ultimo grado di giudizio.
Il caso e la contestazione della recidiva
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato condannato in appello, il quale lamentava l’erronea applicazione della recidiva. Secondo la difesa, una precedente condanna per il reato di evasione non avrebbe dovuto essere computata, in quanto la pena si sarebbe estinta a seguito del buon esito di un periodo di affidamento in prova ai servizi sociali.
Il punto centrale della controversia risiede nel fatto che tale documentazione non era stata presentata durante il processo di merito davanti alla Corte d’Appello, ma è stata allegata per la prima volta nel ricorso per Cassazione. L’imputato riteneva che l’estinzione della pena dovesse essere considerata un effetto automatico, rilevabile d’ufficio.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che la sede di legittimità non è il luogo deputato alla produzione di nuovi elementi di prova o documenti che avrebbero dovuto essere sottoposti al vaglio del giudice di merito.
Inoltre, è stato precisato che l’estinzione della pena ex art. 47 dell’ordinamento penitenziario non può ritenersi acquisita automaticamente dal fascicolo processuale. Essa richiede un previo accertamento da parte dell’autorità giudiziaria competente, la cui prova deve essere fornita dalla parte interessata durante le fasi di merito del processo.
L’importanza della documentazione nel merito
La Corte ha osservato come il certificato del casellario giudiziale, consultato dai giudici d’appello, non riportasse alcun cenno all’esito positivo dell’affidamento in prova. Di conseguenza, la decisione di merito che ha applicato la recidiva basandosi sui precedenti penali visibili è stata ritenuta corretta e priva di vizi logici o giuridici.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di preclusione processuale. La Cassazione ha evidenziato che non è consentito allegare per la prima volta in sede di legittimità una copia di un provvedimento che il ricorrente avrebbe dovuto sottoporre al vaglio del Giudice di merito. La corretta documentazione dell’estinzione della pena è un onere della difesa che deve essere assolto tempestivamente. Poiché il giudice di merito ha fatto corretto rinvio ai documenti presenti nel fascicolo (come il casellario giudiziale aggiornato), la sua valutazione sulla pericolosità sociale e sulla sussistenza della recidiva risulta insindacabile se non viziata da manifesta illogicità.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte sottolineano che l’efficacia estintiva di una misura alternativa non è un fatto notorio né un automatismo processuale. Per evitare l’aggravante della recidiva, è indispensabile che la difesa produca tempestivamente i provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza che attestano il buon esito della prova. La mancata produzione documentale nei gradi di merito comporta l’impossibilità di rimediare in Cassazione, determinando l’inammissibilità del ricorso e la conferma dell’aumento di pena stabilito dai giudici precedenti.
Si possono presentare nuovi documenti in Cassazione per contestare la recidiva?
No, la Corte di Cassazione valuta solo la legittimità della sentenza impugnata e non permette l’introduzione di nuove prove documentali che non siano state presentate nei gradi di merito.
L’estinzione della pena per affidamento in prova è automatica?
No, l’estinzione richiede un accertamento formale dell’autorità giudiziaria e deve essere documentata nel processo per impedire l’applicazione della recidiva.
Cosa succede se il casellario giudiziale non riporta l’estinzione di una pena?
In assenza di documentazione contraria prodotta dalla difesa, il giudice di merito può legittimamente considerare quel precedente penale ai fini del calcolo della recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49597 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49597 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di NOME, CUI TARGA_VEICOLO
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge i ordine alla ritenuta recidiva è, in parte, riproduttivo di identica censura adeguatame confutata nella parte in cui la Corte di appello ha comunque apprezzato il precedente ai fi della ritenuta aumentata pericolosità, in parte, è invece generico nella parte in cui la di pur avendo prospettato l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale che avreb comportato il venir meno, ad ogni effetto penale, della pena irrogata con la condanna pe evasione divenuta irrevocabile il 4 febbraio 2010, allega solo in sede di legittimità una copi un provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dichiarato il 30 novembre 2010 estinta la pena detentiva ex art. 47, dodicesimo comma, I. 27 luglio 1975 n. 354; che, invero, corretta risulta la parte della decisione della Corte di appello che, proprio a tale rig aveva rilevato come nessun provvedimento fosse stato prodotto in quella pertinente sede di merito che dimostrasse l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, dato non poteva ritenersi acquisito automaticamente, vista la necessità di un previo accertamento da parte dell’autorità giudiziaria; che, invero, a fronte di simile corretta osservazione consentito allegare per la prima volta in sede di legittimità una copia del provvedimento che ricorrente avrebbe dovuto sottoporre al vaglio del Giudice di merito; che, invero, lo ste certificato del casellario giudiziale datato 13 aprile 2016 (identico su detto punto a q attuale) cui la Corte di merito ha fatto corretto rinvio, non fa alcun cenno all’esito p dell’affidamento in prova al servizio sociale, provvedimento da cui la parte vorrebbe discendere effetti favorevoli in merito alla censurata recidiva; che l’intervenuta estinzione risulta essere stata correttamente documentata in sede di legittimità (Sez. 3, n. 41697 d 08/05/2018 Rv. 273941); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023.