Recidiva e Procedibilità: Quando il Giudizio di Bilanciamento Non Cambia le Carte in Tavola
L’interazione tra recidiva e procedibilità è un tema tecnico ma dalle conseguenze pratiche enormi nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 19325 del 2024, torna a ribadire un principio fondamentale: il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti (come la recidiva) e attenuanti non modifica la natura del reato né il modo in cui esso deve essere perseguito. Analizziamo questa importante decisione per capire le sue implicazioni.
I fatti del processo
Il caso riguarda un individuo sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, con permesso di allontanarsi da casa per motivi di lavoro. L’imputato, tuttavia, deviava dal percorso autorizzato per recarsi in un fondo agricolo, dove tagliava la rete di recinzione e tentava di rubare delle cassette di legno e dei limoni. L’azione non andava a buon fine per cause indipendenti dalla sua volontà.
Condannato in appello per evasione, tentato furto aggravato e danneggiamento, l’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, sollevando due questioni di diritto.
I motivi del ricorso: focus su recidiva e procedibilità
La difesa ha basato il ricorso su due argomenti principali:
1. Sulla qualificazione dell’evasione: Si sosteneva che l’allontanamento non costituisse il reato di evasione (art. 385 c.p.), ma una semplice trasgressione delle prescrizioni imposte.
2. Sulla procedibilità del danneggiamento: Questo è il punto centrale della decisione. La difesa argomentava che, poiché la Corte d’Appello aveva giudicato la recidiva (che rendeva il danneggiamento procedibile d’ufficio) come equivalente alle attenuanti generiche, il reato avrebbe dovuto tornare a essere perseguibile solo a querela della parte offesa.
La tesi difensiva, quindi, legava l’esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze alla stessa procedibilità del reato, un’interpretazione che avrebbe potuto cambiare le sorti del processo per quel capo d’imputazione.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettando entrambe le argomentazioni con motivazioni chiare e in linea con la sua giurisprudenza consolidata.
Il principio sull’evasione
Sul primo punto, i giudici hanno ribadito che la condotta di chi, pur autorizzato ad assentarsi durante gli arresti domiciliari, si allontana dal percorso consentito per commettere un altro reato, integra pienamente il delitto di evasione e non una semplice violazione delle prescrizioni. Questa condotta, infatti, tradisce la fiducia dell’ordinamento e dimostra una volontà di sottrarsi al controllo giudiziario.
Il principio fondamentale su recidiva e procedibilità
Sul secondo e più rilevante motivo, la Corte ha riaffermato un principio cardine del diritto penale. Il giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 del codice penale è un’operazione che il giudice compie al solo fine di determinare la pena concreta da applicare. Stabilire che una recidiva qualificata è ‘equivalente’ o ‘subvalente’ rispetto a delle attenuanti serve a mitigare l’aumento di pena, ma non cancella l’esistenza giuridica della recidiva stessa.
In altre parole, la recidiva continua a produrre tutti gli altri effetti previsti dalla legge, inclusi quelli sul regime di procedibilità. Se la legge stabilisce che il danneggiamento commesso da un recidivo è procedibile d’ufficio, questa condizione non viene meno solo perché, in sede di calcolo della pena, la recidiva è stata ‘bilanciata’. La natura del reato e le condizioni per perseguirlo si cristallizzano al momento del fatto e non possono essere modificate a posteriori dal giudizio di bilanciamento.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante conferma di un principio di certezza del diritto. La Corte di Cassazione ha chiarito, ancora una volta, che gli istituti del diritto penale hanno ambiti di applicazione distinti. Il giudizio di bilanciamento è uno strumento per la commisurazione della pena, non per alterare la struttura del reato o le sue condizioni di procedibilità. Questa decisione rafforza la prevedibilità delle conseguenze legali, stabilendo che gli effetti sostanziali e processuali di una circostanza come la recidiva rimangono intatti, indipendentemente dalle valutazioni finalizzate alla determinazione della sanzione.
Chi si allontana dal percorso autorizzato durante gli arresti domiciliari per commettere un reato, commette evasione?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, questa condotta integra il delitto di evasione (art. 385 c.p.) e non una mera trasgressione delle prescrizioni, poiché dimostra la volontà di sottrarsi al controllo dell’autorità giudiziaria.
Se la recidiva viene dichiarata equivalente alle attenuanti, un reato come il danneggiamento diventa procedibile a querela?
No. La Corte ha stabilito che il giudizio di bilanciamento tra circostanze incide solo sul calcolo della pena, ma non elimina l’esistenza della recidiva né i suoi effetti sul regime di procedibilità. Se la recidiva rende il reato procedibile d’ufficio, tale condizione rimane invariata.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’ dalla Cassazione?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché presenta vizi formali o perché i motivi sono ‘manifestamente infondati’, cioè palesemente privi di pregio giuridico. Questa decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19325 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NISCEMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha condann Salvatore alla pena di mesi dieci e giorni dieci di reclusione in relazione ai reati 81, 385, 56, 624, 625 n.7, 635 cod. pen. All’imputato era contestato che, sottopos della misura alternativa alla detenzione con il permesso di lavoro, si allontanava abitazione, recandosi in INDIRIZZO a Niscemi, ove tagliava la rete dì rec fondo di proprietà di COGNOME NOMENOME NOME NOME di alcune cassette d limoni, non riuscendovi per cause indipendenti dalla propria volontà.
NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sent Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione all’affermazio responsabilità dell’imputato con riferimento al reato di cui all’art. 385 cod pen.
2.2. Vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione alla procedibilità reato di danneggiamento, in quanto la contestata recidiva era stata dichiarata equ attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui integra il delitto di evasione e non di mera trasgressione dell imposte la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti dom autorizzazione ad assentarsi in determinati giorni ed orari, si allontani dal perco per commettere un reato ( Sez. 5 , n. 37428 del 04/05/2023, COGNOME, Rv. 2850 Sez. 6 , n. 35681 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276694 – 01).
Quanto al reato di danneggiamento, è principio altrettanto consolidato che la val equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanz nell’ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 cod. pen., n sussistenza né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché n perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l’ipotesi non circ Sez. U – n. 3585 del 24/09/2020, Rv. 280262 – 01; Sez. U, n. 31669 del 23/ Rv. 267044 – 01.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguen del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente