Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17064 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Catania in data DATA_NASCITA NOME nato a Catania in data DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le richieste scritte fatte pervenire con p.e.c. del 18 ottobre 2023, dal difensore NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.
Con la sentenza impugnata, emessa a seguito di rinvio disposto, in data 4 maggio 2021, da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza n. 39875 2021, la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, del 10 giugno 2017, ha rideterminato la pena irrogata a NOME COGNOME in quella di anni quindici e mesi due di reclusione e a NOME COGNOME in quella di anni dieci, mesi otto e giorni venti di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, in relazione ai reati loro ascritti, con conferma nel resto del provvedimenti censurato.
1.1.11 primo Giudice, con la sentenza deliberata all’esito del giudizio abbreviato, in data 1° giugno 2017 – esclusa con riguardo alle imputazioni sub b), c), d) ed e) la circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 limitatamente all’avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà dell’RAGIONE_SOCIALE e ritenuto il fatto di cui al capo a) commesso in epoca antecedente al maggio 2015, esclusa per esso la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. dichiarava, tra gli altri, COGNOME responsabile dei reati di cui ai capi (RAGIONE_SOCIALE finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti pluriaggravata) e c) (detenzione e cessione illecita continuata di sostanze stupefacenti aggravata) e, assoltolo dal reato di cui al capo a), con la continuazione e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione.
NOME COGNOME veniva ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi b) e c) della rubrica e, con la continuazione e la diminuente per il rito, veniva condannato alla pena di anni quattordici di reclusione.
Gli imputati per i quali era stata affermata la responsaoilità penale erano stati, altresì, condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, da liquidarsi in separata sede.
1.2. Investita dagli appelli del pubblico ministero e degli imputati, la Corte di appello di Catania, con sentenza deliberata il 3 giugno 2019, anche alla luce della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 4 del 2019 della Corte costituzionale, confermata nel resto la sentenza di primo grado, la riformava nei confronti di alcuni imputati, tra cui COGNOME, in quanto dichiarato responsabile anche del reato di cui al capo a); sicché, con la continuazione con i reati di cui ai capi b) e c) e la diminuente per il rito, lo avev condannato alla pena di anni quindici e mesi due.
Nei confronti di NOME COGNOME la Corte territoriale, preso atto della rinuncia ai motivi di appello, con esclusione di quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, aveva proceduto alla rideterminazione della pena, con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione anche con i reati oggetto di sentenza di condanna irrevocabile, in quella di anni dieci, mesi otto e giorni venti di reclusione.
1.3.In parziale accoglimento del ricorso degli imputati, questa Corte con la sentenza rescindente, ha annullato con rinvio la pronuncia di secondo grado, con riferimento alla posizione di COGNOME, limitatamente alla determinazione dell’aumento per la continuazione, indicato in anni due di reclusione senza alcuna motivazione, con conseguente annullamento, quanto alla determinazione della pena in aumento per il reato di cui al capo a), con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
In relazione a NOME COGNOME la sentenza rescindente ha notato che, a fronte della sentenza di primo grado che aveva applicato all’imputato la recidiva reiterata nel quinquennio, l’atto di appello, allegando l’intervenuto esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, aveva specificamente censurato il punto (che è stato non ricompreso nella rinuncia ai motivi di appello, posto che la stessa sentenza impugnata aveva esaminato quello relativo all’altra circostanza aggravante, di cui all’art. 7 cit.), ma la Corte di appello non aveva preso in considerazione la doglianza, sicché ha riscontrato il vizio motivazionale denunciato.
Detto vizio è stato considerato incidente, potenzialmente, sulla determinazione della pena per la violazione ritenuta più grave e posta a base del calcolo della pena per il reato continuato, nonché sulla determinazione dell’aumento per la continuazione esterna, considerando assorbito il terzo motivo di ricorso.
Pertanto, nei confronti di NOME COGNOME la sentenza rescindente ha annullato quella di secondo grado limitatamente ai punti relativi alla recidiva e alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, mentre, nel resto, il ricorso è stato rigettato.
2.Avverso la descritta sentenza emessa in sede di rinvio, propongono tempestivi e separati ricorsi gli imputati, per il tramite dei difensori.
2.1. La difesa di NOME COGNOME denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.
Si assume che il Giudice del rinvio ha irrogato la medesima misura dell’aumento cui era pervenuta la prima sentenza di appello, in mancanza o a fronte di motivazione apparente, in quanto limitata al riferimento ai precedenti penali, alla gravità del delitto satellite e alla personalità dell’imputato, finen
per utilizzare formule stereotipate e prive di effettivo contenuto giustificativo quanto ai necessari riferimenti agli indici di cui all’art. 133 cod. pen.
Si nota, peraltro, che il reato è stato commesso in arco temporale ristretto (da dicembre 2010 al giugno 2011) come indicato dalla stessa sentenza impugnata che, dunque, sarebbe viziata quanto al profilo della contraddittorietà della motivazione.
Né sarebbero specificati gli indici di estrema gravità ritenuti ostativi ad un aumento più contenuto.
2.2.La difesa di NOME COGNOME deduce erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 99 cod. pen.
Si assume che la Corte di appello ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in modo identico alla sentenza annullata con rinvio non escludendo la recidiva, ma bilanciandola con la concessione delle attenuanti generiche già riconosciute.
La Corte territoriale avrebbe, invece, dovuto tenere conto dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, ottenuto medio tempore da NOME, con conseguente estinzione degli effetti penali della precedente condanna.
La Corte territoriale ha applicato la pena finale di anni dieci, mesi otto e giorni venti di reclusione senza motivare in ordine all’esclusione della recidiva per effetto del compiuto affidamento in prova con buon esito.
Si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 5859 del 2011, secondo la quale l’estinzione di ogni effetto penale dei:erminata dall’esito positivo dell’affidamento in prova comporta che delle relative condanne non si possa tenere conto ai fini della recidiva.
Si sarebbe, inoltre, dovuto tenere conto della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la natura automatica dell’aumento obbligatorio di pena nel caso di recidiva reiterata.
La Corte d’appello ha fondato l’applicazione della recidiva sulla circostanza dell’esistenza di precedenti penali , circostanza che non può condurre all’applicazione automatica della recidiva senza tenere conto dell’affidamento al servizio sociale e dell’esito positivo.
La Corte territoriale, inoltre, si sarebbe limitata al mero dato fattuale della reiterazione del reato, e non avrebbe ottemperato al dictum della sentenza rescindente perché non è addivenuta ad una specifica rivalutazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito I decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di richiesta di discussione orale, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
La difesa di COGNOME, AVV_NOTAIO, con p.e.c. del 18 ottobre 2023 ha fatto pervenire richieste scritte e ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato, mentre quello di NOME COGNOME deve essere accolto, per le ragioni di seguito indicate.
2.11 ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è infondato e deve essere rigettato.
2.1.Va preliminarmente rilevato che le argomentazioni di cui alla memoria difensiva trasmessa a mezzo p,e.c. del 18 ottobre 2023, possono essere esaminate come repliche alla requisitoria scritta del Procuratore generale, per essere pervenute nel termine di cui all’art. 611 cod. proc. pen. di cinque, giorni interi e liberi, prima dell’udienza, norma generale, applicabile a tutti procedimenti che si svolgono in Corte di cassazione, siano essi camerali o in pubblica udienza (da ultimo, Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719; Sez. 1, n. 16212 – 20 del 16/01/2020, non mass.; Sez. 3, n. 50200, del 28/04/2015, COGNOME, Rv. 265935) e, dunque, da reputare applicabile anche al modulo procedurale introdotto dalla disciplina emergenziale; tanto più che la cadenza temporale descritta dall’art. 23, comma 8, n. 137 del 2020, coincide con quella dettata dall’art. 611 cod. proc. pen.
2.2.Ciò posto, si osserva che è noto che, in ipotesi di annullamento con rinvio per vizi della motivazione, la cognizione devoluta al giudice di merito entro i motivi proposti con l’originaria impugnazione – è limitata solo dalla preclusione derivante all’obbligo di conformarsi all’interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questioni di diritto e dal divieto di ripetizione del perco logico censurato dal giudice rescindente, mentre si estende, nell’ambito tracciato’ dai predetti limiti, alla rivalutazione integrale delle censure articolate, comprese quelle non esaminate dalla Corte, con la sentenza rescindente, in quanto ritenute assorbite perché logicamente implicanti la necessaria rivalutazione della questione accolta.
A tale impostazione pacifica (tra le altre, Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 – 01; Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, del). 2020, La Voce, Rv. 278629 – 02, nel senso che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i li derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito) si è attenuto il giudice del rinvio, rivisitando il trattamento sanzionatorio relativo reato satellite, alla stregua delle indicazioni della sentenza rescindente, legittimamente addivenendo al medesimo risultato cui era pervenuta la sentenza annullata, ma senza incorrere nel vizio censurato (mancanza di motivazione) da quella rescindente, nonché attenendosi al principio di diritto con questa affermato.
In sostanza, la motivazione della Corte territoriale impugnata, fa riferimento alle ragioni per le quali è addivenuta all’entità dell’aumento di pena irrogato ai sensi dell’art. 81 cod. pen. in aumento per il reato di cui al capo a), uniformandosi alla pronuncia rescindente e al principio di diritto di cui alle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrente COGNOME (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01) circa la necessità, in tema di reato continuato, da parte del giudice, nel determinare la pena complessiva, di individuare il reato più grave e stabilire la pena base, nonché calcolare e motivare anche l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Sul punto, è noto poi che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (conf. Sez. U, n.7930 del 1995, Rv. 201549-01).
Orbene, nel caso al vaglio, in ossequio ai dettati principi, la Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, ha determinato l’aumento nella pena di anni due di reclusione, spiegando detta determinazione con il riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., dando particolare rilievo alla personalità dell’imputato e, soprattutto, al marcato allarme sociale del fatto, complessivamente considerato, pur se attuato in ristretto ambito temporale, elemento che aveva comportato il riconoscimento dell’istituto di favore di cui all’art. 81 cod. pen.
3.11 ricorso di NOME COGNOME è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
3.1.Va premesso che, anche per la posizione del ricorrente, deve essere precisato che rientra nei poteri del giudice del rinvio pe -venire alle stesse conclusioni cui è giunto il primo provvedimento annullato con la sentenza rescindente. Invero, il giudice del rinvio deve riesaminare per intero la regiudicanda, con pieni poteri di cognizione circa i punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all’iter logicogiuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, COGNOME, Rv. 248413).
3.2.Ciò posto, si deve riscontrare che, diversamente da quanto disposto con la sentenza rescindente, i giudici del rinvio non hanno, in alcuna parte, rivalutato la questione relativa all’affidamento in prova e alla sua, eventuale, incidenza sulle condanne che hanno determinato la contestazione della recidiva, questione devoluta con i precedenti motivi di ricorso accolti, parzialmente, dalla Corte di cassazione sezione Quinta penale.
Detta pronuncia, infatti, ha disposto l’annullamento con rinvio proprio sul punto relativo alla recidiva reiterata nel quinquennio e sull’incidenza, eventuale, su questa dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale conseguito dall’imputato, sicché questa è la regula iuris che avrebbe dovuto seguire il giudice ex art. 627 cod. proc. pen. in sede di rinvio.
Si tratta di vizio senz’altro incidente sulla determinazione della pena per la violazione ritenuta più grave, posta a base del calcolo della pena per il reato continuato, nonché sulla determinazione dell’aumento per la continuazione esterna.
Dalla sentenza di appello annullata con rinvio, poi, risulta che COGNOME ha rinunciato a tutti i motivi di appello con esclusione di quelli relativi al trattamen sanzionatorio ed evidentemente – tenuto conto del contenuto della sentenza di annullamento di questa Corte – con esclusione di quelli relativi alle circostanze aggravanti della recidiva, nonché dell’art. 7 legge n. 203 del 1991.
Il Collegio osserva che:
-l’applicazione della recidiva che, nel caso di specie, risulta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche non è automatica ma anzi si deve valutare l’incidenza di questa sulla pericolosità dell’agente ladclove si ricava che il reato sub iudice è espressione di incremento di pericolosità;
l’esame dell’eventuale intervenuta estinzione dei reati per esito positivo dell’affidamento in prova è incidente senz’altro sulla recidiva e sulla sua configurabilità (tra le altre, Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251689 – 01; Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, COGNOME, Rv. 273941 – 01);
alcun esame risulta svolto rispetto all’indicazione fornita, su tali punti dalla sentenza rescindente.
Consegue al rigetto del ricorso di COGNOME la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, ex art. 616 cod. proc. pen.
Si impone, invece, l’annullamento della sentenza impugnata, relativamente alla recidiva e alla determinazione della pena irrogata a COGNOME, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, relativamente alla recidiva e alla determinazione della pena, e rinviq per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente