Recidiva e Prescrizione: I Limiti del Ricorso in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale in materia di recidiva e prescrizione, sottolineando l’importanza dei motivi di appello per poter sollevare determinate questioni in sede di legittimità. La decisione evidenzia come le strategie difensive debbano essere articolate correttamente fin dai primi gradi di giudizio per non precludersi future vie di ricorso.
I Fatti del Caso: un’Accusa di Diffamazione e l’Appello
Due individui venivano condannati in primo grado e successivamente in appello per il reato di diffamazione in concorso. La condanna era stata confermata dalla Corte d’Appello, che aveva riconosciuto anche la sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per entrambi gli imputati.
Contro questa decisione, i due proponevano ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo comune: l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Secondo la difesa, la prescrizione sarebbe maturata prima della sentenza d’appello, in quanto la recidiva non sarebbe stata correttamente contestata e, di conseguenza, non avrebbe dovuto produrre l’effetto di allungare i termini.
Il Ricorso in Cassazione e la questione della recidiva e prescrizione
Il cuore della questione portata all’attenzione della Suprema Corte riguardava la possibilità di contestare per la prima volta in sede di legittimità la correttezza dell’applicazione della recidiva. Gli imputati sostenevano che, senza l’aggravante, il termine massimo di prescrizione sarebbe già decorso. La Procura Generale, invece, chiedeva che i ricorsi fossero dichiarati inammissibili.
La difesa puntava a dimostrare che, eliminando l’effetto interruttivo e di aumento dei termini legato alla recidiva, il reato commesso in data 09/01/2016 sarebbe già caduto in prescrizione prima della decisione della Corte d’Appello del 26/02/2025.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e, quindi, inammissibili. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: non è possibile sollevare per la prima volta in Cassazione questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato, perché non gli sono state devolute con uno specifico motivo di gravame.
Nel caso di specie, gli atti di appello non contenevano alcuna censura relativa alla contestazione o al riconoscimento della recidiva. I motivi di appello si erano concentrati unicamente sulla valutazione dei precedenti penali come indici di maggiore pericolosità, ma non avevano mai messo in discussione la legittimità dell’applicazione dell’aggravante.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la recidiva fosse stata correttamente riconosciuta in sentenza. Stante la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, il termine massimo di prescrizione del reato di diffamazione doveva essere calcolato in 10 anni (pena base di 6 anni aumentata di 2/3, come previsto dall’art. 99, comma 4, cod. pen.). Poiché il reato era stato commesso il 09/01/2016, la prescrizione maturerà solo il 09/01/2026. Al momento della decisione, quindi, il reato non era ancora estinto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione di strategia processuale. Dimostra che ogni eccezione, inclusa quella sulla corretta applicazione di un’aggravante come la recidiva, deve essere sollevata tempestivamente nel grado di giudizio competente, ovvero l’appello. Il ricorso per Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito, e non può essere utilizzato per introdurre censure che dovevano essere proposte in precedenza. La mancata contestazione in appello cristallizza la decisione del giudice di primo grado su quel punto, precludendo ogni futura discussione e, come in questo caso, rendendo vano il tentativo di far valere la prescrizione.
È possibile contestare l’applicazione della recidiva per la prima volta in Cassazione per far valere la prescrizione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato perché non gli sono state devolute con uno specifico motivo di impugnazione. La contestazione sulla recidiva doveva essere mossa nell’atto di appello.
In che modo la recidiva ha influenzato i termini di prescrizione in questo caso?
La recidiva riconosciuta (reiterata, specifica e infraquinquennale) ha comportato un aumento di due terzi del termine massimo di prescrizione, portandolo da 6 a 10 anni. Questo ha spostato la data di estinzione del reato dal 2022 al 2026, rendendo il ricorso infondato.
Qual è stata la decisione finale della Corte e quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40027 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40027 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di diffamazione di cui agli artt. 110 e 595, comma 1 e 3, cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti e trattabile congiuntamente in quanto dal contenuto perfettamente sovrapponibile, che deduce la intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata in quanto la recidiva non sarebbe stata correttamente contestata, è manifestamente infondato.
Questa Corte ha infatti, stabilito che non può dedursi per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva, quando, in fase di appello, sia stato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità, in quanto non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione. (Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284768 – 02).
Nel caso di specie, non risulta che con l’atto di appello sia mai stata dedotta censura in relazione alla recidiva contestata e riconosciuta in sentenza.
Ritenuto che, stante la riconosciuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, il termine massimo di prescrizione del reato contestato maturerà solo in data 09/01/2026. Nello specifico, il termine massimo di prescrizione è pari ad anni 10 (pena base di anni 6 a cui si somma l’aumento di 2/3 previsto dall’art. 99, comma 4, cod. pen. per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale), da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, il 09/01/2016;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/11/2025