Recidiva e Prescrizione: La Cassazione Chiarisce il Calcolo
L’interazione tra recidiva e prescrizione rappresenta un nodo cruciale nel diritto penale, spesso fonte di dubbi interpretativi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 15341/2024) torna a fare luce su un aspetto fondamentale: cosa accade al termine di prescrizione quando la recidiva viene considerata ‘equivalente’ alle circostanze attenuanti? La risposta della Suprema Corte è netta e conferma un orientamento ormai consolidato, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato che sperava in un esito diverso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il delitto di cui all’art. 495 del codice penale (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri). La condanna, emessa dal Tribunale di Sassari, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari.
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: un presunto errore nel calcolo del termine di prescrizione del reato. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero sbagliato a non considerare ‘neutralizzato’ l’effetto della recidiva sulla prescrizione, dopo aver operato un giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche.
Il Giudizio di Equivalenza e l’impatto su recidiva e prescrizione
Il cuore della questione giuridica risiede nell’interpretazione degli effetti del cosiddetto ‘giudizio di bilanciamento’ previsto dall’art. 69 del codice penale. Quando un imputato ha sia circostanze aggravanti (come la recidiva) sia attenuanti, il giudice può:
1. Ritenere prevalenti le aggravanti: la pena viene aumentata.
2. Ritenere prevalenti le attenuanti: la pena viene diminuita.
3. Ritenere le circostanze equivalenti: aggravanti e attenuanti si ‘annullano’ a vicenda, e la pena viene calcolata sulla base della pena edittale del reato, senza aumenti né diminuzioni.
L’imputato sosteneva che, essendo stata dichiarata l’equivalenza, la recidiva non avrebbe dovuto produrre alcun effetto, nemmeno quello di allungare i termini di prescrizione. Un’interpretazione che, se accolta, avrebbe portato all’estinzione del reato.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha respinto con fermezza questa tesi, definendola ‘manifestamente infondata’. I giudici hanno ribadito un principio di diritto già sancito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 20808/2019) e confermato da giurisprudenza costante.
Il punto centrale della motivazione è che la recidiva, anche quando bilanciata come equivalente alle attenuanti, deve considerarsi a tutti gli effetti ‘riconosciuta e applicata’. La sua applicazione non si esaurisce nel solo aumento della pena. La recidiva produce infatti una serie di effetti giuridici ulteriori, tra cui, appunto, l’aumento del termine necessario a prescrivere il reato.
In altre parole, il giudizio di equivalenza ha il solo scopo di paralizzare l’effetto di un’attenuante, impedendole di ridurre la pena. Tuttavia, non ‘cancella’ la presenza e la rilevanza dell’aggravante della recidiva, che continua a produrre gli altri effetti previsti dalla legge, come l’impatto sul calcolo della prescrizione.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione conferma che il calcolo del termine di prescrizione deve sempre tenere conto della recidiva, anche quando questa viene neutralizzata ai fini della determinazione della pena tramite un giudizio di equivalenza. Per l’imputato, ciò ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve come un importante promemoria: il bilanciamento delle circostanze è un meccanismo che opera sul quantum della pena, ma non cancella la natura e gli effetti secondari delle circostanze stesse.
Cosa succede al termine di prescrizione se la recidiva viene giudicata equivalente alle attenuanti?
Secondo la Corte, il termine di prescrizione si allunga comunque. Il giudizio di equivalenza neutralizza l’aumento di pena, ma non l’effetto della recidiva sul calcolo della prescrizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché basato su un presupposto giuridico errato, ovvero che il giudizio di equivalenza annullasse ogni effetto della recidiva, inclusi quelli sulla prescrizione.
Qual è il principio di diritto confermato dalla Corte di Cassazione in questa ordinanza?
Il principio è che una circostanza aggravante, come la recidiva, si considera applicata non solo quando aumenta la pena, ma anche quando paralizza l’effetto di un’attenuante nel giudizio di bilanciamento, mantenendo i suoi altri effetti legali, come l’allungamento della prescrizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15341 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale d Sassari di condanna per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione legge e deduce la non correttezza del calcolo del termine prescrizionale stante il giudizio equivalenza della recidiva operato dal giudice di prime cure – è manifestamente infondato poiché fondato sull’errato presupposto che l’effetto della recidiva sulla prescrizione sia s neutralizzato dal giudizio di equivalenza; al contrario, per consolidata giurisprudenza legittimità, il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche compo che la prima vada comunque considerata ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non sol quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all’art. 69 cod. pen., un a degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un’attenuante, impedendo a questa svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, in motivazione; Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022, Magliano, Rv. 283815; Sez. 5, Sentenza n. 41784 del 27/05/2016, Rv. 268271).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.