Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39439 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39439 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME ATTILIO COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
– Relatore –
Sent. n. sez. 1048/2025 UP – 06/11/2025 R.G.N. 28688/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI: 02A5PX7), nato a VALDOBBIADENE il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, nel senso del rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Venezia, esclusa l’estinzione del reato per prescrizione, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di tentato furto commesso il 31 marzo 2017, da soggetto recidivo specifico e infraquinquennale, per il quale la recidiva era stata già in primo grado ritenuta subvalente rispetto all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse dell’imputato fondato su un motivo deducente violazione di legge (artt. 157 e ss. cod. proc. pen), di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Il giudice d’appello avrebbe errato nell’escludere l’estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione nonostante la ritenuta subvalenza della recidiva specifica e infraquinquennale rispetto all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. ai fini del trattamento sanzionatorio. In tesi difensiva, in tema di estinzione del reato per prescrizione non può essere riconosciuta efficacia alla recidiva qualificata quando la stessa, pur ritenuta sussistente dal giudice di merito, sia stata considerata subvalente rispetto alle circostanze attenuanti in sede di commisurazione giudiziale della pena.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in ragione del mancato confronto con l’ormai pacifico principio di diritto governante la materia.
Ai fini del termine di prescrizione del reato, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, deve tenersi conto della recidiva a effetto speciale ancorché, come nella specie, ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti in sede di commisurazione giudiziale della pena. L’art. 157, comma 3, cod. pen., difatti, esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato rilevante per il termine di prescrizione.
La giurisprudenza di legittimità, nel confermare il principio di cui innanzi, ha da tempo esplicitamente e concordemente confutato l’opposto orientamento, sostenuto da Sez. 2, n. 53133 del 04/11/2016, Rv. 269139 – 01.
3.1. Come condivisibilmente evidenziato da Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Rv. 275821 – 01, trattasi di orientamento, quello contrario, non condivisibile in quanto la recidiva, al pari delle altre aggravanti a effetto speciale, ha un effetto «polivalente», comune a tutte le aggravanti a effetto speciale, in quanto influisce non solo sulla pena ma anche sulla definizione dei termini di prescrizione secondo quanto previsto dall’art. 157 cod. proc. pen. La polivalenza delle aggravanti a effetto speciale trova la sua ratio nella ritenuta maggiore gravità dei fatti circostanziati e, nel caso della recidiva, nella valutazione del maggior allarme sociale riconducibile al fatto espressivo di una devianza seriale. La valutazione di maggiore gravità giustifica il rilievo ex lege sui termini di prescrizione riconoscibile ogni volta che l’aggravante sia «ritenuta», a nulla rilevando il fatto che la sua incidenza sulla pena sia inibita dal giudizio di bilanciamento. Tale effetto secondario delle aggravanti speciali riconosciute ma, per così dire, «disattivate» quanto agli effetti sul trattamento sanzionatorio, risulta stabilito espressamente dall’art. 157, comma 3 cod. pen., che, con specifico riguardo all’effetto delle aggravanti a effetto speciale sui termini di prescrizione, esclude la rilevanza dell’art. 69 cod. pen. (ovvero del bilanciamento tra circostanze) sul tempo necessario a prescrivere.
L’interpretazione di cui innanzi, ormai pacifica in sede di legittimità, risulta, dunque, conforme alla lettera del richiamato art. 157 comma 3 cod. pen. ma anche la più corretta da un punto di vista sistematico. Laddove in forza di un giudizio di subvalenza della recidiva non si tenesse conto della stessa ai fini del calcolo del termine di prescrizione, difatti, verrebbero equiparate situazioni diverse: in un caso il giudice ritiene che il nuovo delitto sia sintomatico di una maggiore riprovevolezza, ma che il giudizio di prevalenza delle attenuanti sia il più idoneo a realizzare l’adeguatezza della pena da irrogare in concreto; nell’altro, egli esclude l’applicazione della recidiva, pur correttamente contestata, dopo avere considerato in termini opposti la significatività del nuovo illecito ai fini della valutazione della personalità dell’imputato e del grado di colpevolezza (cfr., Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, cit.).
3.2. L’incidenza della recidiva sul calcolo del termine di prescrizione laddove essa integri una circostanza aggravante a effetto speciale, ancorché ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti ai fin della commisurazione giudiziale della pena, è stata confermata anche da Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019. Ciò emerge dall’iter logico-giuridico sotteso alla risoluzione di una diversa questione giuridica decisa dalle Sezioni Unite nel senso per cui la valorizzazione
dei precedenti penali dell’imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, con la conseguenza che, in tal caso, la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato.
3.2.1. Come evidenziato da Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Rv. 278058 01, le Sezioni Unite, nell’ambito di un’articolata motivazione, hanno affrontato la questione, rilevante nella presente fattispecie, inerente il se, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, debba tenersi conto della circostanza aggravante della recidiva anche nei casi in cui questa, in esito al giudizio di cui all’art. 69 cod. pen., sia valutata subvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti.
La questione, secondo le Sezioni Unite, era rimasta irrisolta nonostante l’intervento di Sez. U, n. 17 del 18/06/1991, Rv. 187856 – 01, che aveva affermato il principio secondo il quale «una circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, anche come applicata, non solo allorquando nella realtà giuridica di un processo viene attivato il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando se ne tragga – ai sensi dell’art. 69 c.p. – un altro degli effetti che le sono propri e cioè quello di paralizzare un’attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena irroganda per il reato. Invece, non è da ritenere applicata solo allorquando, ancorché riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri a cagione della prevalenza attribuita all’attenuante, la quale non si limita a paralizzarla, ma la sopraffà in modo che sul piano dell’afflittività sanzionatoria l’aggravante risulta tamquam non esset ».
La Suprema Corte, pur considerando la rilevanza del riconoscimento della recidiva anche nel caso in cui la circostanza aggravante non riesca ad annullare l’attenuante in quanto subvalente all’esito del giudizio di comparazione, tuttavia, ha rilevato come l’aggravante in esame si caratterizzi, tra le circostanze del reato, per essere produttiva non solo «dell’escursione sanzionatoria» ma anche di effetti ulteriori, decisivi per la concreta conformazione del trattamento del condannato recidivo. Quando, infatti, il giudice di merito formula un giudizio di subvalenza «esprime una valutazione di disfunzionalità della recidiva rispetto al programma di trattamento che comincia a delinearsi con la fissazione della pena da infliggere. Risulterebbe quindi in patente contraddizione con il giudizio che si cristallizza con la definitività della pronuncia attribuire in questi casi valore alla recidiva nel contesto di successive valutazioni che pure si riflettono sulla conformazione di quel programma» (così le citate Sezioni Unite n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019). Ne consegue dunque che in caso di recidiva
subvalente, non solo non si produce l’effetto principale di aggravamento della pena ma nemmeno quelli indiretti dell’aggravante.
Per quanto maggiormente rileva in questa sede, nonostante l’affermazione di tale principio generale, le citate Sezioni Unite chiariscono che vi sono tuttavia casi, tra cui rientra quello di specie, in cui della recidiva si deve tenere conto prescindendo dal suo bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti. Nell’ambito di tali ipotesi si colloca anche quella della rilevanza della circostanza aggravante in esame ai fini del computo del termine di prescrizione del reato, atteso che l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. ai fini della determinazione della pena massima del reato rilevante per il computo del termine.
Sicché, per come condivisibilmente conclude sul punto la citata Sez. 6, n. 50995 del 2019, ai fini del computo del termine di prescrizione del reato, deve ritenersi rilevante la recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti l’abbia vista subvalente.
3.2.2. Il principio è stato altresì ribadito, dopo le citate Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, pur senza esplicito riferimento a essa, anche da Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059 – 01, e da Sez. 4, 38618, del 05/10/2021, Rv. 282057 – 01.
La sentenza da ultimo indicata, pur affrontando la questione della rilevanza ai fini del termine di prescrizione della subvalenza di altre circostanze aggravanti diverse dalla recidiva qualificata, ha richiamato il principio innanzi più volte richiamato facendo peraltro proprio l’iter logico-giuridico seguito da Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, nel sancire l’irrilevanza della subvalenza della recidiva ai fini della procedibilità con riferimento all’art. 649bis , cod. proc. pen.
Le citate Sezioni Unite n. 3585 del 2020, dep. 2021, hanno difatti affermato che il riferimento alle circostanze aggravanti a effetto speciale contenuto nell’art. 649bis cod. pen., ai fini della procedibilità d’ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata – aggravata, pluriaggravata e reiterata – di cui all’art. 99, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen. Per quanto maggiormente di rilievo in questa sede, è stato altresì precisato che la valutazione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell’ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 cod. pen., non ne elide la sussistenza né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l’ipotesi non circostanziata.
3.2.3. Deve altresì aggiungersi, in questa sede, che implicita conferma del ragionamento sotteso all’approdo interpretativo in oggetto si trae da Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Rv. 283328 – 01, in ragione del riferimento che in essa si fa ai parametri generali e astratti cui il legislatore ancora il termine di prescrizione.
È stato difatti chiarito che in tema di recidiva il limite all’aumento di pena previsto dall’art. 99, comma 6, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza a effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti (circa il rilievo della recidiva in materia di prescrizione si veda altresì Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Rv. 285517 – 01, per cui ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato).
3.3. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il principio della rilevanza, ai fini della determinazione del temine di prescrizione, dell’accertata recidiva a effetto speciale, ancorché ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti in sede di commisurazione giudiziale della pena, è stato recentemente esplicitamente confermato da Sez. 1, n. 36906 del 27/06/2024, Rv. 287008 01, a cui il ricorso, per come articolato, vorrebbe invece ricondurre l’affermazione di un opposto principio.
Nel trattare la diversa questione dell’eventuale efficacia preclusiva della recidiva subvalente ai fini dell’estinzione della pena e non del reato (nella specie esclusa), la Suprema Corte ha difatti confermato la rilevanza della detta recidiva subvalente ai fini del calcolo del termine di prescrizione argomentando esplicitamente, anch’essa, dall’iter logico-giuridico sotteso alla più volte citata Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019.
3.4. Ne consegue la manifesta infondatezza del ricorso per mancato confronto con il più volte evidenziato pacifico approdo interpretativo, la cui osservanza nella specie esclude l’intervenuta prescrizione del reato in ragione dell’accertata recidiva qualificata ancorché ritenuta subvalente alle attenuanti ai fini della commisurazione giudiziale della pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle
ammende, misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità innanzi evidenziati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME