Recidiva e prescrizione: il silenzio del giudice equivale a esclusione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 44893/2023) offre un importante chiarimento sul rapporto tra recidiva e prescrizione, confermando un principio giuridico di notevole rilevanza pratica. La Corte ha stabilito che la mancata menzione della recidiva in una sentenza di merito ne comporta l’esclusione di fatto, con dirette conseguenze sul calcolo del tempo necessario a estinguere il reato. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una decisione del Tribunale di Bergamo, che aveva dichiarato estinto per prescrizione un reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). Contro questa sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia proponeva ricorso per cassazione.
La tesi del ricorrente si basava su un punto specifico: nel corso del procedimento era stata contestata all’imputata la recidiva infraquinquennale. Secondo il Procuratore, poiché il Tribunale non si era espressamente pronunciato escludendola, tale aggravante doveva considerarsi operante. Di conseguenza, il termine di prescrizione del reato avrebbe dovuto essere più lungo (nove anni), e quindi non ancora maturato al momento della sentenza.
L’analisi della Cassazione sulla recidiva e prescrizione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo infondato e generico. Il fulcro della decisione si basa su un principio consolidato, definito ius receptum, già sancito dalle Sezioni Unite della stessa Corte con la sentenza n. 20803 del 2018.
Secondo questo orientamento, la recidiva non necessita di una espressa statuizione di esclusione da parte del giudice. Al contrario, è la sua applicazione a richiedere una valutazione positiva e una menzione esplicita in sentenza. Pertanto, il silenzio del giudice sulla recidiva contestata equivale a una sua esclusione implicita.
Questa esclusione di fatto rende la recidiva del tutto irrilevante per qualsiasi effetto giuridico, incluso il calcolo del termine di prescrizione del reato. Il Tribunale di Bergamo, non menzionando la recidiva nella sua decisione, l’ha di fatto esclusa, calcolando correttamente il tempo di prescrizione sulla base della pena edittale del reato semplice.
La genericità del ricorso come motivo di inammissibilità
Oltre a ribadire il principio di diritto, la Cassazione ha sottolineato la genericità del ricorso del Procuratore generale. L’atto di impugnazione, infatti, si limitava ad affermare che la recidiva non era stata esclusa, senza però indicare sulla base di quali presupposti, formali e sostanziali, il Tribunale avrebbe invece dovuto riconoscerla e applicarla nel caso concreto. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e motivate contro la decisione impugnata, non limitarsi a enunciazioni di principio astratte.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla necessità di certezza del diritto e sulla corretta interpretazione delle norme processuali e sostanziali. La regola secondo cui il silenzio del giudice sulla recidiva ne determina l’esclusione evita che l’imputato possa subire effetti negativi (come l’allungamento della prescrizione) da una circostanza aggravante che il giudice di merito non ha ritenuto di dover applicare. La sentenza impugnata, dunque, ha correttamente applicato la legge, non essendo necessario un provvedimento formale di esclusione della recidiva per calcolare il termine di prescrizione.
Le conclusioni
Questa pronuncia conferma un importante principio a tutela del reo e della certezza giuridica. In pratica, se una sentenza non menziona la recidiva, anche se contestata dall’accusa, questa si deve considerare non applicata. Le conseguenze sono dirette e significative, soprattutto in materia di recidiva e prescrizione: il termine per l’estinzione del reato non subirà l’aumento previsto per i recidivi. Per le parti processuali, emerge l’importanza di formulare ricorsi specifici, che non si limitino a lamentare una mancata applicazione di norme, ma che argomentino nel dettaglio perché, nel caso specifico, il giudice avrebbe dovuto decidere diversamente.
Cosa succede se la recidiva contestata non viene menzionata nella sentenza?
Secondo la Corte di Cassazione, la mancata menzione in sentenza comporta la sua esclusione di fatto, senza che sia necessaria una pronuncia espressa in tal senso.
La mancata menzione della recidiva influisce sul calcolo della prescrizione del reato?
No. Se la recidiva è considerata implicitamente esclusa perché non menzionata, essa diventa irrilevante per il calcolo del termine di prescrizione, che quindi non viene aumentato.
Perché il ricorso del Procuratore generale è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Non specificava i motivi formali e sostanziali per i quali il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere e applicare la recidiva contestata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 44893 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 44893 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE Dl APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nata a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 del TRIBUNALE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 483 cod. pen. commesso il 30 settembre 2015 e ascritto a NOME.
Avverso l’indicata decisione ricorre il Procuratore AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Brescia.
Sostiene che “non essendo stata esclusa la contestata recidiva infraquinquennale” il termine di prescrizione del reato sarebbe pari ad anni nove e, pertanto, non sarebbe ancora decorso.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
Il ricorso è inammissibile.
Secondo ius receptum, la recidiva non richiede una espressa statuizione di esclusione, poiché anche la mancata menzione in sentenza ne comporta l’esclusione, con conseguente irrilevanza, tra l’altro, agli effetti del calcolo del termine di prescrizione del reato (cfr. per tutte Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino).
A fronte di tanto il ricorso si rivela generico, posto che non indica in base a quali presupposti, formali e sostanziali, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, nel caso concreto, la sussistenza della recidiva infraquinquennale contestata.
Consegue l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore AVV_NOTAIO. Così deciso il 10/10/2023