Recidiva e Prescrizione: La Cassazione Chiarisce i Termini
Il rapporto tra recidiva e prescrizione rappresenta un aspetto cruciale del diritto penale, capace di determinare l’esito di un processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza come la condizione di recidivo qualificato incida in modo significativo sul calcolo dei termini necessari per estinguere un reato. La pronuncia offre spunti importanti per comprendere non solo la sostanza della legge, ma anche i limiti procedurali del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in Corte d’Appello per il reato di truffa, ha presentato ricorso in Cassazione basando la sua difesa su due motivi principali. In primo luogo, sosteneva che il reato dovesse essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. In secondo luogo, contestava la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna, lamentando un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
L’imputato, tuttavia, presentava una caratteristica giuridica determinante: gli era stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Questa condizione è diventata il perno attorno al quale ha ruotato la decisione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte sul Rapporto tra Recidiva e Prescrizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa di entrambi i motivi di ricorso, confermando principi giuridici consolidati.
L’Impatto della Recidiva sul Calcolo della Prescrizione
Il punto centrale della pronuncia riguarda il primo motivo di ricorso. La Corte ha spiegato che la recidiva e prescrizione sono strettamente collegate. La recidiva qualificata (reiterata, specifica e infraquinquennale) è considerata un’aggravante a effetto speciale. Come tale, la sua presenza ha una duplice conseguenza sul termine di prescrizione:
1. Incide sul termine base: Ai sensi dell’art. 157, secondo comma, del codice penale, la presenza di tale aggravante allunga il tempo base necessario a prescrivere il reato.
2. Incide sulla proroga: In presenza di atti interruttivi del processo, la recidiva qualificata raddoppia l’estensione massima della proroga del termine, come previsto dall’art. 161, secondo comma, del codice penale.
Considerato questo doppio aumento, il tempo necessario a estinguere il reato non era ancora trascorso. La Corte ha aggiunto, per completezza, che anche senza considerare l’effetto della recidiva, il termine di sette anni e sei mesi non era comunque decorso alla data della sentenza d’appello.
I Limiti del Giudizio di Cassazione
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla valutazione delle prove, la Corte ha ribadito la sua funzione di giudice di legittimità, non di merito. L’imputato, infatti, non lamentava un errore di diritto o un’illogicità manifesta nella motivazione, ma chiedeva di fatto una nuova e diversa valutazione delle prove. Questo tipo di richiesta è precluso in sede di Cassazione. Il compito della Suprema Corte non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo di verificare che il loro ragionamento sia logico, coerente e giuridicamente corretto. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da vizi.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base di due pilastri fondamentali. Primo, il calcolo della prescrizione era errato da parte del ricorrente, in quanto non teneva conto degli effetti amplificativi della recidiva qualificata, un principio ben consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Secondo, la richiesta di una nuova valutazione delle prove esulava completamente dalle competenze della Corte, il cui sindacato è limitato alla legittimità della decisione impugnata e non al riesame del fatto.
le conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale: la recidiva non è una mera etichetta, ma una condizione giuridica con conseguenze procedurali pesanti, tra cui l’allungamento significativo dei tempi di prescrizione. Questa decisione serve da monito sulla serietà con cui l’ordinamento tratta la reiterazione dei reati. Inoltre, essa delinea ancora una volta i confini invalicabili del giudizio di Cassazione, che rimane un presidio di legalità e non una terza istanza di merito.
Come influisce la recidiva qualificata sul termine di prescrizione di un reato?
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, essendo un’aggravante a effetto speciale, incide sia sul termine base di prescrizione, aumentandolo, sia sull’entità della proroga in caso di atti interruttivi, di fatto estendendo notevolmente il tempo necessario per l’estinzione del reato.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45003 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45003 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQU[LA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine al mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennala, in quanto circostan aggravante ad effetto speciale, contestata all’imputato e ritenuta dai giudici di me quand’anche stimata equivalente all’esito del giudizio di bilanciamento, incide sia sul comput del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull’ent della proroga di suddetto termine in presenza di atto interruttivi, ai sensi dell’art. 161, se comma, cod. pen. (cfr., Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 – 01) e che, pertanto, considerato il doppio aumento di due terzi del termine necessario a prescrivere, il rea non risulta ancora prescritto; che, in ogni caso, ed anche indipendentemente dalla recidiva, al data della sentenza di appello (24.11.2022), il termine di prescrizione di sette anni e sei m (come risultante dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 comma 2 cod. pen.) non era ancora decorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa contestato, è formulato in termi consentiti, sollecitando una rilettura dei dati processuali e sollecitando la Corte di cassazio sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quelle compiuta nei precedenti gradi, ma anche a saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli ragionamento mutuati dall’esterno (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, 216260);
ritenuto che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, respingendo l medesime doglianze proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsa dell’imputato e della sussistenza del reato (cfr., in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023
Il Consi liere estensore
Il Pr idente