Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2550 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2550 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NOME il 11/04/1984
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che:
il ricorso deduce che, per sostenere l’esistenza della recidiva, il giudice del rinvio ha in considerazione condanne passate in giudicato successivamente alla data di commissione del reato oggetto di giudizio (che è il 11 novembre 2010), in contrasto con l’orientamento del giurisprudenza di legittimità, che risale a Sez. 3, Sentenza n. 7302 del 17/05/1994, Pietra, 198204, secondo cui “perché possa configurarsi la recidiva, occorre che il nuovo reato si commesso dopo che la precedente condanna sia divenuta irrevocabile, non essendo sufficiente che esso giunga a definitiva consumazione dopo tale momento. All’uopo è sufficiente che anche una minima parte del nuovo reato sia eseguito dopo la sentenza irrevocabile di condanna”, e, nel caso in esame, alla data di commissione del reato era passata in giudicato soltanto una condanna per furto (la condanna del Tribunale di Trani del 5 marzo 2008, irrevocabile il 2 gennaio 2010);
l’argomento è inammissibile, perché in ogni caso la preesistenza della condanna del Tribunale di Trani del 5 marzo 2008 rende il reato in esame aggravato ai sensi dell’art. 9 comma 3, cod. pen., per l’esistenza della recidiva specifica ed infraquinquennale;
l’esistenza della recidiva specifica ed infraquinquennale comporta che alla data dell decisione della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, n. 5758 del 19/12/2022, dep. 2023, che, accogliendo il solo motivo sulla recidiva, ha reso definitivo l’accertament responsabilità, il reato non era ancora prescritto;
infatti, “in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudi del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la le stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere il reato (nella specie, recidiva reiterata), giudicato formatosi sull’accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione d reato stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento” (Sez. 5, Sentenza n. 22781 del 30/03/2021, COGNOME, Rv. 281316);
nel caso in esame la pronuncia di annullamento parziale, che ha reso definito l’accertamento di responsabilità, risale al 19 dicembre 2022, mentre il termine di prescrizi del reato, è maturato, per effetto dell’aumento della metà per le cause interruttive di cui a 161, ultimo comma, cod. pen., soltanto il 10 marzo 2024;
ne consegue che il ricorso, che deduce soltanto il motivo sulla corretta qualificazione de recidiva con le conseguenze in punto di prescrizione (non essendo stato applicato aumento di pena per la recidiva, che è stata bilanciata con le attenuanti), è inammissibile, perché principi del giudicato progressivo, la prescrizione non corre dopo una sentenza di annullamento parziale che ha reso definitivo l’accertamento di responsabilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.