Recidiva e Prescrizione: Come la Recidiva Influenza il Calcolo anche se Bilanciata
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare luce su un tema tecnico ma fondamentale del diritto penale: il rapporto tra recidiva e prescrizione. Con la decisione in commento, i Giudici Supremi hanno ribadito un principio cruciale: la recidiva reiterata, una volta riconosciuta, allunga i tempi necessari per l’estinzione del reato, indipendentemente dal fatto che nel giudizio di bilanciamento venga considerata equivalente alle circostanze attenuanti. Questa pronuncia offre spunti importanti per comprendere la portata autonoma degli istituti della recidiva e della prescrizione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la presunta estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione. L’imputato sosteneva che, poiché i giudici di merito avevano ritenuto la sua recidiva reiterata come equivalente alle circostanze attenuanti concorrenti, tale bilanciamento avrebbe dovuto neutralizzare anche l’effetto di allungamento dei termini di prescrizione tipicamente legato alla recidiva. Il reato in questione era stato commesso il 27 novembre 2014 e, secondo la tesi difensiva, il tempo per la sua estinzione era ormai maturato.
La Decisione della Corte sulla Recidiva e Prescrizione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno stabilito che il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, non era ancora decorso al momento della decisione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 157, terzo comma, del codice penale. La Corte ha spiegato che questa norma esclude espressamente che il giudizio di bilanciamento delle circostanze, operato ai sensi dell’articolo 69 del codice penale, possa avere incidenza sulla determinazione della pena massima del reato ai fini del calcolo della prescrizione.
In altre parole, la recidiva ha una duplice valenza:
1. Ai fini della determinazione della pena: qui il giudice può bilanciarla con le attenuanti, decidendo se essa sia prevalente, equivalente o subvalente.
2. Ai fini del calcolo della prescrizione: qui la sua presenza, se qualificata come ‘ad effetto speciale’ o reiterata, produce un effetto automatico di allungamento dei termini, che non può essere ‘sterilizzato’ dal giudizio di bilanciamento.
La Corte ha quindi affermato che la recidiva, anche se ritenuta equivalente o subvalente nel bilanciamento, deve comunque essere considerata per il calcolo della prescrizione. Di conseguenza, il termine massimo di dieci anni non era decorso dalla data di consumazione del reato (27 novembre 2014).
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma con chiarezza la netta separazione tra il piano della commisurazione della pena e quello del calcolo della prescrizione. La recidiva qualificata è una condizione personale dell’imputato che, per espressa volontà del legislatore, incide autonomamente sul tempo necessario allo Stato per perseguire un reato. La decisione del giudice di non inasprire la pena attraverso il bilanciamento delle circostanze non può estendersi fino a modificare le regole legali sulla prescrizione. Questa pronuncia costituisce un importante monito: gli effetti della recidiva sono molteplici e non possono essere elusi attraverso un’interpretazione che confonda istituti con finalità e discipline differenti.
La recidiva aumenta sempre il termine di prescrizione?
Sì, secondo questa ordinanza, la recidiva qualificata (come quella reiterata ad effetto speciale) determina un allungamento del termine di prescrizione, come previsto dalla legge.
Se il giudice considera la recidiva equivalente alle attenuanti, questo annulla l’aumento della prescrizione?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e recidiva non influisce sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, che viene comunque allungato dalla presenza della recidiva stessa, come stabilito dall’art. 157, comma 3, del codice penale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15037 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato in considerazione della riconosciuta recidiva reiterata equivalente alle attenuanti, che determina l’allungamento del termine di prescrizione poiché la recidiva ad effetto speciale, ancorchè sia ritenuta equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti i deve essere considerata, dato che l’art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude fespressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (conseguentemente il termine massimo di prescrizione pari ad anni dieci non è decorso, considerata la data di consumazione del reato del 27 novembre 2014) .
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 22 marzo 2023
re estensore GLYPH Il Co1:
Il Presidente