Recidiva e Prescrizione: quando mentire sulla propria identità costa caro
L’interazione tra recidiva e prescrizione rappresenta uno dei nodi tecnici più complessi del diritto penale, con conseguenze dirette sulla sorte del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante occasione per ribadire alcuni principi fondamentali in materia, analizzando il caso di un soggetto condannato per false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità. La Corte ha chiarito come la presenza di una recidiva qualificata possa estendere notevolmente i tempi necessari a estinguere il reato, rendendo vane le speranze dell’imputato di veder dichiarata la prescrizione.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna, confermata in appello, di un individuo per il delitto di cui all’art. 495 del codice penale. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver fornito false generalità a un pubblico ufficiale. Contro la sentenza della Corte d’appello, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I motivi del ricorso: una questione di recidiva e prescrizione
Il primo motivo di ricorso si concentrava su un presunto errore nell’applicazione della legge penale, in particolare dell’art. 157 c.p., che disciplina la prescrizione. Secondo la difesa, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per il decorso del tempo. La tesi difensiva, tuttavia, non teneva conto di un fattore cruciale: la contestazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale.
Il secondo motivo, invece, contestava la qualificazione giuridica del fatto. La difesa sosteneva che la condotta dovesse essere inquadrata nel reato meno grave previsto dall’art. 496 c.p. (false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o altrui) e non in quello più severo dell’art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o altrui).
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi con argomentazioni nette e in linea con il proprio orientamento consolidato. Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla recidiva e prescrizione, i giudici hanno definito la tesi del ricorrente “in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità”. La Corte ha spiegato che, contrariamente a quanto sostenuto, il termine di prescrizione per il reato contestato era ben superiore a sette anni e sei mesi. La presenza della recidiva reiterata ed infraquinquennale, infatti, provoca un significativo innalzamento del termine massimo di prescrizione, portandolo in questo caso fino a 16 anni e 8 mesi. La Suprema Corte ha inoltre precisato un punto tecnico fondamentale: l’art. 157, comma 3, c.p. esclude espressamente che il giudizio di bilanciamento delle circostanze (ex art. 69 c.p.) possa incidere sulla determinazione della pena massima ai fini del calcolo della prescrizione. Pertanto, anche se il giudice di merito avesse (illegittimamente) ritenuto la recidiva subvalente alle attenuanti generiche, ciò non avrebbe avuto alcun effetto sulla durata della prescrizione.
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che integra il reato più grave di cui all’art. 495 c.p. la condotta di chi, essendo privo di documenti, fornisce false dichiarazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale. Questo perché, in assenza di altri mezzi di identificazione, tali dichiarazioni assumono il carattere di un’attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, distinguendosi così dall’ipotesi meno grave dell’art. 496 c.p.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida due principi giuridici di notevole importanza pratica. In primo luogo, riafferma con forza come la recidiva e prescrizione siano strettamente collegate: la presenza di una recidiva qualificata può allungare drasticamente i tempi necessari per l’estinzione di un reato, un aspetto che deve essere attentamente considerato nella strategia processuale. In secondo luogo, traccia una linea chiara tra la fattispecie di cui all’art. 495 c.p. e quella dell’art. 496 c.p., sottolineando che mentire a un pubblico ufficiale sulla propria identità quando non si hanno documenti costituisce la più grave delle due ipotesi, data la fede pubblica che tali dichiarazioni sono destinate a generare.
Come incide la recidiva reiterata sul calcolo della prescrizione di un reato?
La recidiva reiterata ed infraquinquennale determina un significativo aumento del termine massimo di prescrizione, che nel caso di specie è stato calcolato fino a un massimo di 16 anni e 8 mesi, rendendo molto più difficile l’estinzione del reato per decorso del tempo.
Il fatto che un giudice consideri le attenuanti prevalenti sulla recidiva può ridurre il tempo per la prescrizione?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell’art. 157, comma 3, del codice penale, il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti (come la recidiva) e attenuanti non ha alcuna incidenza sulla determinazione della pena massima del reato ai fini del calcolo del termine di prescrizione.
Qual è la differenza tra il reato di cui all’art. 495 c.p. e quello previsto dall’art. 496 c.p.?
Il reato previsto dall’art. 495 c.p. (più grave) si configura quando una persona, priva di documenti, fornisce false dichiarazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale, poiché tali dichiarazioni assumono il valore di un’attestazione formale. Il reato dell’art. 496 c.p. è invece un’ipotesi meno grave e residuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3885 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3885 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d’appello di Catanzaro
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 495 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Il primo motivo di ricorso, che contesta l’errata applicazione della legge e, in particolare, dell’art. 157 cod. pen., non essendo stata rilevata l’intervenuta prescrizione del reato contestato, è inammissibile, atteso che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, infatti, il termine di prescrizione per il reato in contestazione è superiore a sette anni e sei mesi, atteso che è stata ritenuta sussistente la recidiva reiterata ed infraquinquennale che determina un innalzamento della prescrizione massima sino a 16 anni e 8 mesi
(anni 6, più aumento di 2/3, ex art. 99 comma 4 cod. pen., più ulteriore aumento di 2/3 ai sensi dell’art. 161 comma 2 cod. pen.), a nulla rilevando il fatto che il giudice di merito abbia (tra l’altro illegittimamente) riconosciuto la recidiva reiterata ed infraquinquennale subvalente rispetto alle circostanze generiche, giacché l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (ex multis Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059-01).
Il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per non essere stato riqualificato il fatto nel delitto previsto e punito dall’art. 496 cod. pen., è manifestamente infondato ed in palese contrasto con il dato normativo e con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la quale ha sempre ribadito che integra il reato di cui all’art. 495 cod. pen. – e non il meno grave e residuale reato di cui all’art. 496 cod. pen. – la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni – in assenza di altri mezzi di identificazione carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (ex multis Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
GLYPH
Così è deciso, 17/12/2025 Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente