Recidiva e prescrizione: i chiarimenti della Cassazione
La Recidiva non è solo un elemento che aggrava la sanzione penale, ma costituisce un fattore determinante nel calcolo dei tempi necessari affinché un reato si estingua. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato con precisione il rapporto tra questa circostanza aggravante e la prescrizione, delineando i confini invalicabili del ricorso in sede di legittimità.
Il caso: tra impedimenti generici e calcolo del tempo
La vicenda trae origine dal ricorso di un soggetto condannato in secondo grado, il quale lamentava, tra i vari motivi, il mancato accoglimento di un’istanza di rinvio per legittimo impedimento e l’omessa rilevazione della prescrizione del reato. La difesa sosteneva che il tempo trascorso avrebbe dovuto portare all’estinzione del reato, contestando inoltre la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito in relazione a controlli di frontiera eseguiti in collaborazione con autorità estere.
L’impatto della Recidiva sulla prescrizione
Uno dei punti centrali della decisione riguarda l’efficacia della Recidiva ritenuta dal giudice. Secondo l’orientamento consolidato, questa circostanza influisce sui termini prescrizionali anche quando viene effettuato un bilanciamento di equivalenza con le circostanze attenuanti. In sostanza, il semplice riconoscimento della recidiva nell’impianto motivazionale della sentenza è sufficiente a estendere i termini di tempo entro cui lo Stato può perseguire il reato, rendendo vani i tentativi di eccepire l’estinzione del reato basati su calcoli ordinari.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato il rigetto del ricorso su tre pilastri giuridici fondamentali. In primo luogo, l’istanza di legittimo impedimento è stata considerata inidonea poiché priva di specificità e non rispondente ai criteri rigorosi stabiliti dalla giurisprudenza per ottenere il rinvio dell’udienza. In secondo luogo, è stata ribadita l’infondatezza della tesi sulla prescrizione: la Recidiva, una volta contestata e ritenuta sussistente, produce i suoi effetti tipici sul prolungamento dei termini di estinzione del reato, indipendentemente dal giudizio di comparazione con le attenuanti. Infine, i giudici hanno dichiarato inammissibile la richiesta di rivalutazione delle prove, ricordando che la Cassazione non può riesaminare i fatti o il merito degli accertamenti di polizia giudiziaria, come quelli relativi ai passaggi di frontiera documentati dalle autorità straniere, se la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio di rigore processuale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito in cui ridiscutere le prove. La decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra vizi di legittimità e semplici contestazioni fattuali. Inoltre, la conferma che la Recidiva operi sui termini di prescrizione anche in caso di bilanciamento rappresenta un monito per la strategia difensiva, evidenziando come tale aggravante sia un ostacolo significativo alla maturazione dei tempi di estinzione del reato. Il ricorrente è stato infine condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza dei motivi proposti.
In che modo la recidiva influisce sulla prescrizione?
La recidiva ritenuta dal giudice aumenta i termini necessari affinché un reato cada in prescrizione, anche se viene bilanciata con le circostanze attenuanti.
Quando un impedimento è considerato legittimo per rinviare l’udienza?
L’impedimento deve essere documentato e specifico, non potendo basarsi su motivazioni generiche che non rispondono ai criteri di legge.
Si possono presentare nuove prove in Cassazione?
No, il giudizio di legittimità non permette una nuova valutazione dei fatti o delle prove, ma verifica solo la corretta applicazione delle norme.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40182 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40182 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARMAGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, le cui ragioni sono state ribadite con memoria,
Lette le conclusioni della parte civile RAGIONE_SOCIALE (che non presentava richie di liquidazione delle spese), ritenuto che l’istanza di legittimo impedimento risultava generica e non rispondente ai crite definiti dalla Corte di legittimità per ottenere il rinvio richiesto, sicchè il rigetto del configura legittimo;
rilevato che il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce ma la mancata rilevazione dell’estinzione per prescrizione è manifestamente infondato tenuto conto che secondo la costante giurisprudenza di legittimità la recidiva “ritenuta” anche se bilanciata in equivalenza incid termini di prescrizione (tra le altre: Sez. 5, n. 41784 del 27/05/2016; Scalici, Rv. 268271);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso si risolve in una non consentita richiest rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità; e rilevato altresì che non stati individuati vizi manifesti decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno d conferma di responsabilità (a Corte territoriale riteneva accertato il passaggio della front affermando tra l’altro che le tabelle della polizia moldava costituiscono esiti di accertamen polizia giudiziaria che investigava di concerto con la polizia italiana: pag. 35 della sen impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente