Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1783 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1783 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 26 novembre 2021, conferma condanna pronunciata dal Tribunale di Latina, in data 16 dicembre 2009, nei confronti NOME COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza nel cui ha tenuto conto della recidiva ai fini del calcolo del termine di prescrizione del ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti, risulta manifestamente in luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui ai fini della pres reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l’art. terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. a sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Carlo, Rv. 280059);
Considerato, quanto alla ritenuta recidiva, d’altro canto, che il rilrerimento alla che i beni oggetto della ricettazione provengano da una pluralità di furti, dando att con ambienti criminali, sia coerente con la conclusione in termini di una marcata peri ricorrente;
Considerato che la seconda doglianza, che deduce un vizio di motrvazione nell’afferm di penale responsabilità dell’imputato, oltre ad essere finalizzata a prefigurare ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, è manifestamente infond il secondo giudice a pagina 2 della sentenza impugnata ha ampiamente individua argomentazioni prive delle lamentate criticità, gli elementi da cui desumere la colpe prevenuto, sconfessando le deduzioni difensive riproposte in questa sede;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
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Il Consigli -e estensore
Il Presidte