Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42066 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42066 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza con cui detta Corte di appello, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, previa esclusione della recidiva, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 495 cod. pen. ascritto a COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto in merito alla sussistenza della recidiva e al mancato spirare del termine di prescrizione, è inammissibile in quanto:
nella prima parte è generico poiché, deducendo la sussistenza della recidiva, ne evidenzia solo i presupposti formali, senza spiegare in base a quali concreti elementi (in tesi pretermessi) il nuovo episodio delittuoso avrebbe dovuto ritenersi espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale;
nella seconda parte è manifestamente infondato, poiché, in contrasto con il chiaro dato normativo e la granitica giurisprudenza costituzionale e di legittimità, pretende che la recidiva, seppure esclusa, possa incidere sul calcolo del termine prescrizionale;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Così deciso il 04/10/2023