Recidiva e Prescrizione: La Cassazione Conferma la Linea Dura
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale del diritto penale: il rapporto tra recidiva e prescrizione. Con una decisione netta, i giudici di legittimità hanno ribadito un principio ormai consolidato, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato e facendo chiarezza sull’impatto della recidiva qualificata sul decorso del tempo necessario a estinguere il reato. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere come la precedente condotta criminale di un soggetto possa influenzare la sua punibilità futura.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. Il ricorrente basava la sua impugnazione su due motivi principali. In primo luogo, contestava il riconoscimento della recidiva, sostenendo che non fosse stata adeguatamente provata la sua maggiore pericolosità sociale. In secondo luogo, deduceva l’avvenuta estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, basando il proprio calcolo su un’interpretazione della normativa che escludeva l’impatto di una specifica forma di recidiva sul termine massimo di prescrizione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione, sebbene sintetica, è estremamente chiara nel delineare i principi giuridici applicabili.
Le Motivazioni: Analisi della Recidiva e Prescrizione
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha smontato le argomentazioni difensive. L’analisi si è concentrata sui due motivi di ricorso, fornendo una lezione di diritto sia sostanziale che processuale.
La Censura sulla Recidiva: un Motivo Ripetitivo
Per quanto riguarda il primo motivo, la Cassazione lo ha liquidato come una semplice riproposizione di una censura già adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano infatti sottolineato come la pluralità di reati, commessi a poche ore di distanza l’uno dall’altro, fosse di per sé una chiara dimostrazione dell’accresciuta pericolosità sociale del soggetto, confermata peraltro dalla successiva commissione di ulteriori delitti. La Corte ha quindi ritenuto superfluo riesaminare un punto già motivato in modo logico e congruo.
L’Impatto della Recidiva Reiterata sulla Prescrizione
Il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato definito ‘manifestamente infondato’. La Corte ha ribadito un principio giuridico ormai consolidato, in contrasto con la giurisprudenza isolata citata dal ricorrente. Il punto centrale è che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (cioè commessa più volte, per reati della stessa indole e entro cinque anni da una precedente condanna) costituisce una circostanza aggravante ad ‘effetto speciale’.
Questo status ha una duplice e fondamentale conseguenza sul calcolo della prescrizione:
1. Incide sul termine-base: Ai sensi dell’art. 157, secondo comma, del codice penale, la presenza di tale aggravante aumenta il tempo base necessario per la prescrizione del reato.
2. Incide sulla proroga: In presenza di atti interruttivi (come un rinvio a giudizio), l’art. 161, secondo comma, del codice penale prevede una proroga del termine di prescrizione. La recidiva qualificata in questione determina un’estensione maggiore di tale proroga.
La Corte ha quindi affermato che l’aggravante in esame impatta su entrambi i fronti del calcolo, rendendo infondata la pretesa del ricorrente di vedere il proprio reato estinto per il decorso del tempo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in commento rafforza un orientamento giurisprudenziale di rigore nei confronti di chi delinque ripetutamente. La decisione chiarisce in modo inequivocabile che la recidiva qualificata non è un mero dettaglio, ma un elemento con profonde ripercussioni sulla recidiva e prescrizione, allungando significativamente i tempi in cui lo Stato può esercitare la propria pretesa punitiva. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito a non fare affidamento su orientamenti giurisprudenziali minoritari e superati, sottolineando l’importanza di basare le proprie strategie difensive su principi solidi e consolidati.
Come incide la recidiva reiterata sul calcolo della prescrizione di un reato?
Secondo la Corte di Cassazione, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, essendo un’aggravante ad effetto speciale, incide su due aspetti: aumenta il termine base di prescrizione (art. 157, co. 2, c.p.) e aumenta l’entità della proroga del termine in presenza di atti interruttivi (art. 161, co. 2, c.p.).
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una semplice riproposizione di una censura già respinta dalla Corte d’Appello, mentre il secondo motivo sulla prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto basato su un principio di diritto contrario a quello consolidato in giurisprudenza.
Cosa si intende per ‘aggravante ad effetto speciale’ nel contesto della prescrizione?
Significa che la circostanza aggravante non comporta solo un generico aumento di pena, ma produce effetti specifici previsti dalla legge. Nel caso della recidiva reiterata, l’effetto speciale è proprio quello di modificare le regole di calcolo della prescrizione, rendendole più severe per l’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21198 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21198 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta riproduttivo identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la pluralità di reati, anche della stessa specie, commessi a poche ore di distanza l’uno dall’altro dimostr ampiamente l’accresciuta pericolosità sociale di cui è prova la successiva commissione di altri delitti;
rilevato che il motivo attraverso il quale si deduce l’intervenuta prescrizione manifestamente infondato, costituendo principio ormai consolidato quello a mente del quale (contrariamente alla giurisprudenza, rimasta isolata, indicata nel ricorso) la recidiva reiter specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, cornma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024