Recidiva e Prescrizione del Reato: La Cassazione Fa Chiarezza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 2828/2024) offre un’importante lezione sul calcolo della prescrizione in presenza di recidiva. Questo concetto, spesso percepito come complesso, assume un ruolo cruciale nel determinare la durata della punibilità di un reato. La Corte ha stabilito che la recidiva speciale incide sempre sul termine di prescrizione, anche quando, nel bilanciamento con le attenuanti, il giudice la considera meno rilevante ai fini della pena. Analizziamo insieme questa decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo grado e in appello per il reato di ricettazione. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa principalmente su due argomenti: in primo luogo, sosteneva che il reato si fosse estinto per prescrizione; in secondo luogo, contestava la sussistenza stessa della recidiva che gli era stata attribuita.
La questione della recidiva nel calcolo della prescrizione
Il cuore della controversia legale risiedeva nel primo motivo di ricorso. La difesa dell’imputato argomentava che, poiché i giudici di merito avevano ritenuto le circostanze attenuanti prevalenti sulla recidiva, quest’ultima non avrebbe dovuto influenzare il calcolo del tempo necessario per la prescrizione del reato. Si tratta di un’interpretazione che, se accolta, avrebbe portato all’estinzione del reato e all’annullamento della condanna.
Il secondo motivo, invece, mirava a smontare alla radice l’aggravante, contestandone l’esistenza stessa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni della difesa con motivazioni nette e basate su principi consolidati.
Il Calcolo della Prescrizione e l’impatto della recidiva
Sul primo punto, la Corte ha definito il motivo come ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno chiarito che il calcolo della prescrizione e il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti (come la recidiva) e attenuanti operano su due piani distinti e non sovrapponibili.
L’articolo 157, terzo comma, del codice penale è esplicito: ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, si deve tener conto degli aumenti di pena previsti per le circostanze aggravanti, inclusa la recidiva ad effetto speciale. Questo calcolo è un’operazione puramente normativa e aritmetica, che non viene influenzata dal successivo e discrezionale giudizio di bilanciamento che il giudice compie ai sensi dell’articolo 69 del codice penale per determinare la pena concreta da infliggere.
In altre parole, la recidiva, una volta contestata e ritenuta esistente, aumenta il termine di prescrizione a prescindere dal fatto che poi, in sede di commisurazione della pena, venga ‘neutralizzata’ dalle attenuanti.
L’Inammissibilità della Contestazione sulla Recidiva
Per quanto riguarda il secondo motivo, con cui si contestava la sussistenza della recidiva, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per una ragione procedurale. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce che non possono essere dedotte in Cassazione questioni che non siano state sollevate nei motivi di appello. Dal momento che l’imputato non aveva contestato l’esistenza della recidiva nel precedente grado di giudizio, ha perso la possibilità di farlo davanti alla Suprema Corte.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una distinzione fondamentale tra due momenti del processo penale. Il primo è la determinazione del tempo massimo entro cui lo Stato può perseguire un reato (la prescrizione), che si basa su criteri oggettivi e normativi, tra cui la presenza di aggravanti come la recidiva. Il secondo è la commisurazione della pena, un momento in cui il giudice esercita la sua discrezionalità per adeguare la sanzione al caso concreto, bilanciando attenuanti e aggravanti. La Cassazione afferma che la discrezionalità del secondo momento non può retroagire e modificare il calcolo oggettivo del primo. La ratio è garantire certezza giuridica sui tempi di estinzione del reato. Per quanto riguarda l’aspetto procedurale, la Corte riafferma il principio devolutivo dell’impugnazione: il giudice del gravame può decidere solo sui punti della sentenza specificamente contestati. Omettere una contestazione in appello equivale a una sua accettazione, precludendone la discussione in Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio di diritto di grande importanza pratica. Per gli operatori del diritto, è un monito a distinguere nettamente il piano del calcolo della prescrizione da quello del bilanciamento delle circostanze. Per l’imputato, la decisione sottolinea che la presenza di una recidiva qualificata ha conseguenze automatiche e pesanti sulla procedibilità dell’azione penale, indipendentemente dall’esito finale della valutazione sulla pena. Infine, ribadisce la necessità di una strategia difensiva attenta che sollevi tutte le possibili contestazioni sin dal primo grado di impugnazione, pena la perdita del diritto di farle valere in seguito.
Come incide la recidiva sul calcolo della prescrizione di un reato?
La recidiva ad effetto speciale, se contestata, aumenta il tempo necessario per la prescrizione del reato. Questo calcolo non è influenzato dal successivo giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, che serve solo a determinare la pena finale.
Perché un motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile in Cassazione?
Un motivo di ricorso è inammissibile se solleva una questione che non era stata precedentemente presentata come motivo di appello nel grado di giudizio precedente, come previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2828 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza/ordinanza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME impugna la sentenza in data 02/12/2022 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 06//2021 del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge nella mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della prescrizione del reato, dev tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l’art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenuto non risultava prescritto alla data della sentenza di appello (ex plurimis, Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059);
Considerato che la seconda doglianza, che contesta la sussistenza della recidiva, non è consentita in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
La Presidente