Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14219 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14219 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERRACINA il 16/09/1975
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione dei reati.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 31/5/2024 la Corte di appello di Roma confermò la sentenza del Tribunale di Latina in data 10/1/2022 che aveva ritenuto NOME NOME responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 5 d.lgs. 74/2000 per aver omesso di presentare, essendovi obbligato, la dichiarazione dei redditi per gli anni d’imposta 2012 e 2013 al fine di evadere le imposte sui redditi per un valore pari a C 76.295,00 e C 75.229,00, con l’aggravante della recidiva reiterata, e l’aveva condannato alla pena di uno e mesi quattro, oltre sanzioni accessorie.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che con il primo motivo, ha denunciato la violazione dell’articolo 99 cod. pen. con riferimento alla recidiva contestata in relazione al delitto configurato per l’anno d’imposta 2012. Si espone che il reato era giunto a consumazione il 31/12/2013, in epoca precedente, quindi, al passaggio in giudicato delle sentenze di condanna valorizzate fini della recidiva, le prime delle quali erano divenute irrevocabili il 27/5/2014 e 1’8/4/2014.
2.1 Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. in relazione all’omessa dichiarazione di estinzione del reato contestato con riferimento all’anno di imposta 2012 per intervenuta prescrizione. Si espone che, non risultando configurabile la recidiva, il reato era giunto a consumazione il 31 dicembre 2023.
2.2. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 99 cod. pen. in relazione alla recidiva contestata con riferimento all’anno d’imposta 2013. Si lamenta che il giudice d’appello a differenza del giudice di prime cure aveva valorizzato ai fini dell’integrazione della circostanza anche condanne intervenute in epoca successiva alla consumazione del reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre.
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente essendo entrambi diretti alla declaratoria di prescrizione del reato contestato in relazione all’anno d’imposta 2012, previa esclusione della ritenuta recidiva, sono fondati, risultando le condanne valorizzate ai fini della configurazione dell’aggravante successive alla data di consumazione del reato.
cr Esclusione della recidiva ha come immediata conseguenza la declaratoria di estinzione del reato in esame, essendo il termine prescrizionale giunto a compimento il 31/12/2023, in epoca precedente, quindi, alla sentenza impugnata.
E’, invece, manifestamente infondato il motivo volto a contestare la recidiva anche in relazione all’anno d’imposta 2013.
Con il gravame la difesa aveva segnalato che i due precedenti per ricettazione divenuti irrevocabili nel 2014 erano relativi a fatti accaduti dieci anni prima di quelli in valutazione e sottolineato la contraddittorietà della sentenza appellata che, da una parte, riteneva la nuova ricaduta nel reato sintomatica di una maggiore pericolosità del reo e, dall’altra, addebitava le condotte criminose “alle vicende famigliari che avevano portato l’imputato a disinteressarsi e ad agire in modo non corretto nell’ambito della società a lui intestata”.
A tale censura la Corte d’appello ha dato una risposta articolata che muove dalle due sentenze per il reato di ricettazione, divenute irrevocabili poco tempo prima dei fatti in valutazione, si sofferma sulla gravita dei due delitti contestati per po prendere in considerazione, avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod.pen. (cfr. Sez. 6, n. 34702 del 16/07/2008, P.G. in proc. Ambesi, Rv. 240706; Sez. 4 n. 1714 del 17/10/2023, dep. 2024, COGNOME), la capacità criminale quale disvelata non soltanto dalla condotta anteatta ai fatti in valutazione ma anche susseguente, caratterizzata dalla commissione di ulteriori delitti, per desumere la non occasionalità della ricaduta nel reato, l’accresciuta pericolosità sociale e la maggiore riprovevolezza necessari per la configurazione della circostanza contestata.
Trattasi di motivazione che risulta aderente ai principi enunciati in tema di recidiva dalla giurisprudenza di legittimità e che non presenta profili di illogicità, tanto meno manifesti, così da sottrarsi alle censure difensive.
La declaratoria d’ estinzione del reato relativoe all’anno d’imposta 2012 comporta l’espunzione dalla parte di pena riferibile al delitto prescritto che, sulla base delle stesse statuizioni dei giudici di merito, è possibile determinare in mesi quattro di reclusione: il reato continuato delineato dal Tribunale ha, infatti, come reato più grave quello risultato prescritto, per il quale era stata irrogata la pena di anni uno di reclusione, coincidente con il minimo edittale all’epoca previsto, mentre per il reato satellite era stato applicato l’aumento di mesi quattro. Venuto meno il reato principale, la pena da irrogare per il residuo reato non può, quindi, che coincidere con quella individuata come pena base dai giudici di merito.
Vanno altresì parametrate al minimo la durata delle pene accessorie temporanee di cui alla lett. a), b) e c) dell’art. 12 d.lgs. 74/2000.
La prescrizione del reato relativo all’anno d’imposta 2012 in epoca successiva alla sentenza di primo grado, non essendo stata contestata l’integrazione del delitto, impone la conferma della confisca diretta disposta dai giudici di merito, attesa la natura di misura di sicurezza, dovendosi, al contrario, limitare la confisca per equivalente al profitto derivante dal reato per cui è intervenuta condanna (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264434 – 01), non essendo applicabile, venendo in rilievo condotte precedenti al 6/4/2018, l’art. 578 bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6 comma 4 d.lgs. 1/3/2018 ( Sez. U., n. 4145 del 29/9/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284209 – 01).
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Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all’anno d’imposta
2012 perché, esclusa la recidiva per detta annualità, il relativo reato è estinto per prescrizione e ridetermina la misura della pena principale in anni uno di reclusione
e la durata delle pene accessorie temporanee di cui alla
lett. A) B) e C) dell’art. 12
d.lgs. 74/del 2000, in mesi sei per la prima e in un anno per le restanti due. Riduce la disposta confisca per equivalente nell’importo di 75.229,00 euro e conferma
quella disposta in via diretta. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 5/2/2025