Recidiva e Prescrizione: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di truffa, offrendo importanti chiarimenti sul calcolo della prescrizione in presenza di recidiva reiterata. La decisione sottolinea inoltre i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per essere esaminato, pena la sua inammissibilità. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprenderne la portata.
Il Caso in Analisi: un Ricorso contro la Condanna per Truffa
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di truffa, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando tre questioni principali:
1. Mancata declaratoria di prescrizione: L’imputato sosteneva che il reato, commesso nel settembre 2013, fosse ormai estinto per il decorso del tempo.
2. Vizio di motivazione: Contestava la correttezza delle argomentazioni con cui i giudici di merito avevano affermato la sua responsabilità penale.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Lamentava il diniego delle circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La Corte di Appello di Milano aveva confermato la condanna, e il caso è quindi approdato al vaglio della Suprema Corte.
La Recidiva e l’Impatto sulla Prescrizione
Il punto cruciale della decisione riguarda il primo motivo di ricorso. La Cassazione lo ha giudicato manifestamente infondato, richiamando un principio consolidato in giurisprudenza. La recidiva reiterata, cioè la condizione di chi commette un reato dopo essere già stato condannato per un delitto commesso da recidivo, è una circostanza ad effetto speciale.
Questo status ha una duplice conseguenza sui termini di prescrizione:
* Incide sul termine minimo (art. 157, comma 2, c.p.), aumentandolo.
* Incide sul termine massimo in caso di atti interruttivi (art. 161, comma 2, c.p.), estendendolo ulteriormente.
Nel caso specifico, il termine ordinario è stato elevato a dieci anni proprio per effetto della recidiva. A questo periodo si sono aggiunti ulteriori 280 giorni a causa delle sospensioni del processo. Di conseguenza, alla data della sentenza d’appello (settembre 2023), il reato non era ancora prescritto.
le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso in ogni sua parte. Per quanto riguarda la prescrizione, la motivazione è puramente tecnica e si basa sulla corretta applicazione degli articoli 157 e 161 del codice penale, come interpretati dalla giurisprudenza costante.
Relativamente al secondo motivo, i giudici hanno rilevato la sua genericità. L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata. Un simile approccio trasforma il ricorso in una mera doglianza sui fatti, non consentita in sede di legittimità, dove il compito della Corte non è rivalutare le prove, ma verificare la corretta applicazione del diritto.
Infine, anche il motivo sul diniego delle attenuanti generiche è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito che il giudice di merito non è obbligato a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole all’imputato. È sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, implicitamente superando tutti gli altri. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente per negare il beneficio.
le conclusioni
L’ordinanza conferma due principi fondamentali del nostro sistema penale. In primo luogo, la recidiva ha un impatto determinante non solo sulla quantificazione della pena, ma anche sull’estinzione del reato per prescrizione, allungandone i tempi in modo significativo. In secondo luogo, il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito: i motivi devono essere specifici, criticare puntualmente la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge o del vizio logico della motivazione, e non possono limitarsi a una generica riproposizione di argomenti già esaminati o a una contestazione dei fatti accertati.
Come incide la recidiva reiterata sulla prescrizione di un reato?
Secondo la Corte di Cassazione, la recidiva reiterata è una circostanza ad effetto speciale che aumenta sia il termine minimo di prescrizione (ex art. 157 c.p.) sia il termine massimo in presenza di atti interruttivi (ex art. 161 c.p.), estendendo di fatto il tempo necessario perché il reato si estingua.
Perché un motivo di ricorso può essere dichiarato ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata. In pratica, non svolge la funzione di critica tipica del ricorso, ma si risolve in una mera lamentela sui fatti, non consentita in sede di legittimità.
Il giudice deve analizzare tutti gli elementi presentati dalle parti per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo un principio affermato dalla Corte, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi (favorevoli o sfavorevoli), poiché la sua valutazione su questi supera e assorbe implicitamente tutti gli altri elementi non menzionati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15783 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15783 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta la mancata declaratoria di prescrizione del reato di truffa ascritto al ricorrente è manifestamente infondato poiché, in aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità, la recidiva reiterata, in quanto circostanza ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (ex multis, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè NOME, Rv. 285267-01);
rilevato che il reato è stato commesso il 12 settembre 2013 e il termine di prescrizione, pari a dieci anni per effetto della recidiva e prorogato per le sospensioni intervenute nel corso del giudizio di altri 280 giorni, non era maturato all’epoca della sentenza di appello;
osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 640 cod. pen., è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, inoltre, che il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
ritenuto che la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Presidente