Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5805 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5805 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma h confermato la decisione del Tribunale di Velletri del 02/02/2021, che ave ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 06 set 2011, n. 159 e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno e otto di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pe per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, quanto al calc della prescrizione del contestato reato. In ipotesi difensiva, erra l distrettuale, laddove tiene conto della contestata recidiva qualificata tanto di individuazione del termine ordinario di prescrizione, quanto ai fini fissazione del termine massimo di prescrizione.
Il ricorso è inammissibile. Il principio di diritto che governa la mat infatti, è del tutto consolidato, nel senso di ritenere che la recidiva specifica e infraquinquennale, essendo una circostanza aggravante ad effe speciale, debba influire sia in sede di computo del termine ordinario, neces all’estinzione del reato per consolidamento della prescrizione ai sensi dell’ar comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga di tale termine, al ric di atti interruttivi, a norma dell’art. 161, comma secondo, cod. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721; Sez. 4, n. 44610 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285267 ha altresì precisato quanto segue: «La recidi reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, c secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione principio del “ne bis in idem” sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel cas Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istitut prescrizione»).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamen una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sens dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, 25 gennaio 2024.