Recidiva e Prescrizione: la Cassazione Conferma il Doppio Impatto sul Calcolo
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale che intreccia due istituti fondamentali del diritto penale: la recidiva e prescrizione. La Suprema Corte ha confermato la legittimità del calcolo che tiene conto della recidiva qualificata sia per la determinazione del termine ordinario di prescrizione, sia per la fissazione del termine massimo. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato, condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 75 del d.lgs. 159/2011. La condanna, divenuta oggetto di ricorso per cassazione, era di un anno e otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Il fulcro del ricorso non riguardava la colpevolezza, ma un aspetto tecnico-giuridico di grande rilevanza: il calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato.
Il Ricorso in Cassazione: il Calcolo della Recidiva e Prescrizione
Il difensore dell’imputato ha sollevato una questione basata sull’art. 606, comma 1, lett. b) del codice di procedura penale, lamentando un’erronea applicazione della legge penale. Nello specifico, si contestava il modo in cui la Corte d’Appello aveva calcolato i termini di prescrizione.
Secondo la tesi difensiva, la corte territoriale avrebbe errato nel considerare la recidiva qualificata (reiterata, specifica e infraquinquennale) due volte:
1. Una prima volta per determinare il termine di prescrizione ordinario, ai sensi dell’art. 157, comma 2, c.p.
2. Una seconda volta per fissare il termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi, come previsto dall’art. 161, comma 2, c.p.
Questa duplice valutazione, secondo il ricorrente, avrebbe illegittimamente aggravato la sua posizione, portando a un allungamento ingiustificato dei tempi necessari per l’estinzione del reato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la questione infondata e basata su un’errata interpretazione della normativa. I giudici hanno richiamato un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Il punto centrale della motivazione risiede nella natura della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Questa non è una semplice aggravante, ma una ‘circostanza aggravante ad effetto speciale’, il che significa che comporta un aumento di pena superiore a un terzo. In virtù di questa sua particolare natura, la legge le assegna un doppio impatto sul decorso della prescrizione:
* Sul termine ordinario: L’art. 157, secondo comma, c.p. stabilisce che per determinare il tempo necessario a prescrivere si deve tener conto degli aumenti di pena previsti per le circostanze aggravanti ad effetto speciale.
* Sul termine massimo: L’art. 161, secondo comma, c.p. prevede che, in presenza di atti interruttivi, l’aumento dei termini di prescrizione non può superare certi limiti, ma fa eccezione proprio per i casi di recidiva qualificata, per i quali è previsto un aumento maggiore.
La Cassazione ha chiarito che questa duplice incidenza non viola il principio del ‘ne bis in idem’ (divieto di essere processati due volte per lo stesso fatto). Citando anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza Zolotoukhine c. Russia), i giudici hanno specificato che l’istituto della prescrizione non rientra nell’ambito di tutela di tale principio, che riguarda il merito dell’accusa penale e non le regole procedurali sulla sua estinzione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un punto fermo nel rapporto tra recidiva e prescrizione. La qualifica di recidivo reiterato e specifico ha conseguenze significative e cumulative sui tempi di estinzione del reato. Per gli operatori del diritto, questa decisione conferma la necessità di un’attenta valutazione della recidiva contestata fin dalle prime fasi del procedimento, poiché le sue implicazioni si estendono ben oltre la mera commisurazione della pena. Per l’imputato, la pronuncia sottolinea come una storia criminale pregressa possa incidere in modo determinante sulla possibilità di beneficiare dell’estinzione del reato per il decorso del tempo.
Come incide la recidiva qualificata sul calcolo della prescrizione?
Secondo la Corte di Cassazione, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, essendo una circostanza aggravante ad effetto speciale, incide due volte: sia sul calcolo del termine ordinario di prescrizione (aumentandolo), sia sull’entità della proroga del termine massimo in presenza di atti interruttivi.
Il doppio computo della recidiva ai fini della prescrizione viola il principio del ‘ne bis in idem’?
No. La Corte ha stabilito che questa duplice valenza non viola il principio del ‘ne bis in idem’, in quanto l’istituto della prescrizione non rientra nell’ambito di applicazione di tale principio, che attiene al divieto di essere processati due volte per lo stesso fatto.
Qual è stato l’esito finale del ricorso analizzato nell’ordinanza?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5805 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5805 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma h confermato la decisione del Tribunale di Velletri del 02/02/2021, che ave ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 06 set 2011, n. 159 e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno e otto di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pe per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, quanto al calc della prescrizione del contestato reato. In ipotesi difensiva, erra l distrettuale, laddove tiene conto della contestata recidiva qualificata tanto di individuazione del termine ordinario di prescrizione, quanto ai fini fissazione del termine massimo di prescrizione.
Il ricorso è inammissibile. Il principio di diritto che governa la mat infatti, è del tutto consolidato, nel senso di ritenere che la recidiva specifica e infraquinquennale, essendo una circostanza aggravante ad effe speciale, debba influire sia in sede di computo del termine ordinario, neces all’estinzione del reato per consolidamento della prescrizione ai sensi dell’ar comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga di tale termine, al ric di atti interruttivi, a norma dell’art. 161, comma secondo, cod. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721; Sez. 4, n. 44610 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285267 ha altresì precisato quanto segue: «La recidi reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, c secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione principio del “ne bis in idem” sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel cas Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istitut prescrizione»).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamen una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sens dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, 25 gennaio 2024.