Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48617 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48617 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO dì NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all’art. 99 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine agli artt. 99, 648 e 157 ss. cod. pen., è manifestamente infondato in quanto ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata valutata subvalente o equivalente (cfr. ex pluribus Sez. 2, Sent. n.4178de1 05/12/2018 Rv. 274899/01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in oma, il 12/09/2023 Il C nsigliere COGNOME tensore