Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32958 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32958 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato, in ultimo, ex art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, conv. dalla I. 23 febbraio 2024 n. 18) , del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata e dell’AVV_NOTAIO per NOME NOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il proposto ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, quale giudice del rinvio dopo la sentenza della Terza sezione penale di questa Corte che aveva annullato con rinvio la precedente sentenza della medesima Corte barese del 11/03/2021, ha dichiarato non doversi procedere nei riguardi di NOME COGNOME appellante in ordine al reato di cui al capo a (“del delitto p. e p. dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, perché illecitamente deteneva, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 d.P.R. n. 309/1990, sostanza stupefacente che, per quantitativo e modalità di confezionamento, non appariva destinata al consumo solo personale e ciò in quanto allorché i CC. di Andria, qualificandosi, bussavano presso l’abitazione del COGNOME per procedere a perquisizione domiciliare, si sentiva il COGNOME, che gridava all’interno dell’abitazione “Prendi il secchio! Prendi il secchio!”, mentre l’app COGNOME, appostato in corrispondenza del balcone della abitazione del COGNOME, constatava che la moglie del COGNOME recuperava un secchio dal balcone. Quindi, i militari riuscivano ad entrare nell’abitazione del NOME dopo circa 10 minuti dal momento in cui avevano suonato e, nel corso della perquisizione, in bagno trovavano il water pieno di acqua sino all’orlo ed il pavimento bagnato, cosicché parte dei militari si recavano a chiudere l’acqua dell’autoclave per evitare ulteriori scarichi dal bagno e recuperare quanto scaricato. Infatti, aperto il tombino, con un apposito retino recuperavano n. 4 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di gr. 8,8 avvolte in alluminio unitamente a n. 6 dosi di sostanza stupefacente del tipo marjuana confezionata in bustine trasparenti sigillate con punti metallici del peso complessivo di cica gr. 21,5. Infine, i militari, con ulteriori m novre, riuscivano a recuperare ulteriori n. 9 dosi di sostanza stupefacente del tipo marjuana del peso complessivo di gr. 33, confezionate nello stesso modo delle precedenti, ed una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 0,2 (dalla sostanza sequestrata risultavano ricavabili n, 47,1 dosi singole di hashish, n. 199,8 dosi singole di marjuana, 0,5 dosi singole di cocaina”) perché estinto per intervenuta prescrizione, assumendo, come si legge in motivazione, che la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale fosse stata contestata e ritenuta solo “limitatamente al reato sub b) della rubrica (delitto p. e p. dall’ar 75 co. 2 d. Igs. n. 159/2011 per il quale l’imputato era stato assolto in sede di gravame). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazionevil Procuratore generale presso la Corte di Appello di Bari, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione fondata sul travisamento del fatto e segnatamente della rubrica dell’imputazione; vizio motivazionale in relazione all’art. 627 cod. proc. pen. per omessa valutazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione sulla questione della recidiva apparentemente contestata solo con riguardo al capo b) della rubrica; erronea violazione degli artt. 99 comma 4. 157 e 161 cod. pen. e computo erroneo del termine di prescrizione.
Per il PG ricorrente il giudice del rinvio avrebbe palesemente travisato ír la lettera dell’imputazione laddove si legge con chiarezza che solo la recidiva specifica faceva riferimento al reato di cui al capo b) della rubrica, per il quale l’imp tato era stato assolto in sede di gravame, mentre per il reato cui al capo a) ricorreva la recidiva reiterata ed infraquinquennale che comunque determinava ai sensi degli art. 99, comma 4, e 161 comma 2, cod. proc. pen. un termine di prescrizione di 10 anni che sarebbe spirato il 20/4/2025. 4~
Ed invece, nuovamente senza alcuna motivazione, la Corte barese ha ritenuto erroneamente contestata la recidiva solo con riguardo ai capo b) della rubrica /determinando il termine di prescrizione in anni 7 mesi 6.
Né per il PG ricorrente può essere dirimente la indicazione della Corte di Cassazione che sul punto, pur affermando nella sentenza 1 – L23635/22 /con un obiter dictumiche “la recidiva risulta contestata solo per il reato per il quale l’imputato è stato assolto (recidiva specifica ed infraquinquennale)” precisa il tema del rinvio con la enunciazione: “Nessuna motivazione anche su tale aspetto” (pag. 3 della sentenza rescindente), E nemmeno può dubitarsi di ciò, ovvero della necessità di una motivazione sul punto, poiché il termine di prescrizione alla data della decisione della Corte di cassazione non era ancora decorso.
Dei resto, sottolinea il PG ricorrente che basta esaminare il certificato penale per convenire sulla maggiore capacità criminale dell’imputato per effetto dei numerosissimi delitti commessi senza soluzione di continuità dal 1991 al 2017, per reati contro il patrimonio, oltre che per le violazioni della misura di prevenzione che avevano determinato la contestazione anche della specificità della recidiva.
Ne consegue che, ritenendo correttamente contestata la recidiva reiterata ed infraquinquennale per il capo a) della rubrica, il termine massimo di prescrizione, tenendo conto delle interruzioni, è destinato a spirare il 20/4/2025.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto ricorso è fondato.
Ed invero, da quanto si legge dal capo d’imputazione pare evidente che il riferimento al solo capo b) riguarda la sola specificità della recidiva.
Per il reato di cui al capo a) ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, risulta, dunque, contestata la recidiva reiterata ed infraquinquennale.
Se così non fosse stato, infatti, la parentesi e la specificazione in essa contenuti sarebbero stati posti dopo la parola infraquinquennale.
Anche il giudice di primo grado pare opinare in tal senso laddove al paragrafo rubricato «Determinazione della pena da irrogare» scrive: «Si ritiene di applicare la contestata recidiva (reiterata, specifica con riguardo al capo b) ed infraquinquennale”).
Tale interpretazione trova conforto anche nella lettura del certificato penale dell’imputato (in atti) ove compaiono numerosissime condanne per reati contro il patrimonio, dal 1991 al 2017, oltre che per le violazioni della misura di prevenzione, che avevano determinato la contestazione anche della specificità della recidiva.
Generico appare il riferimento (seppur ambiguo è il richiamo alla recidiva che «risulta contestata solo per il reato per il quale l’imputato è stato assolto…») ch opera il precedente giudice di legittimità nella sentenza 26335/22, che in buona sostanza recepisce in toto le doglianze del difensore circla mancanza di motivazione della precedente sentenza di appello.
Ha errato, pertanto, il giudice del rinvio, nel ritenere spirato il termine massimo di prescrizione per il reato sub A) in quanto, con la contestata e ritenuta recidiva reiterata, il termine stesso è di dieci anni e, quindi, è destinato a spirar solo il 20/04/2025.
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.
Così deciso il 11/07/2024