Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5910 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5910 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME
CC – 17/12/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che chiedeva l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Taranto, in qualità di giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 24 luglio 2025 accoglieva l’opposizione presentata dalla Procura della Repubblica avverso il provvedimento con il quale il medesimo tribunale aveva dichiarato l’estinzione della pena di anni tre di reclusione e 2.700 euro di multa per decorso del tempo, in quanto alla declaratoria di prescrizione ostava il dettato dell’art. 172 comma settimo, cod. pen.
Con ordinanza in data 20 marzo 2024 era stato revocato il beneficio dell’indulto con cui veniva condonata detta pena di cui al provvedimento di cumulo pene del 29 maggio 2005.
La sentenza di condanna che costituiva presupposto per la revoca del beneficio era diventa irrevocabile il 12 febbraio 2013, pertanto il termine decennale di prescrizione, da calcolarsi a partire dal passaggio in giudicato della sentenza che costituisce causa di revoca del beneficio stesso, era spirato il 12 febbraio 2023.
A tale provvedimento faceva opposizione il pubblico ministero, rilevando che ostava alla estinzione delle pene il disposto dell’art. 172 comma settimo cod. pen.
Il tribunale rilevava che, quanto alla sentenza che costituiva causa di revoca del beneficio, la recidiva non era stata riconosciuta e, anzi, era stata esclusa ma con una sentenza successiva, divenuta irrevocabile il 25 marzo 2023, ad COGNOME era stata riconosciuta la recidiva, per quanto ritenuta subvalente rispetto ad altra circostanza attenuante.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia esponendo quattro motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo rileva la violazione dell’art. 172 comma settimo cod. pen.
La questione riguarda la possibilità di ritenere operante la preclusione costituta dalla recidiva anche quando tale circostanza – sebbene contestata – sia stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti.
Secondo il ricorrente, la recidiva che non ha avuto alcun effetto sul trattamento sanzionatorio non potrebbe avere effetti preclusivi e deteriori nemmeno sotto altri profili.
2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla natura e rilevanza della recidiva.
Il tribunale avrebbe errato nel ritenere operante la recidiva, benchØ la stessa non abbia avuto alcun effetto sulla determinazione della pena.
2.3 Con il terzo motivo deduce la violazione delle regole sul calcolo del termine di prescrizione della pena.
Il calcolo del termine prescrizionale operato senza verificare la reale incidenza della recidiva sarebbe errato.
2.4 Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’obbligo di motivazione circa la ricorrenza del presupposto per la preclusione della prescrizione.
Il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini meglio di seguito illustrati.
L’art. 172 comma settimo cod. pen. stabilisce che l’estinzione delle pene non ha luogo se si tratta di recidivi, nei casi pervisti dall’art. 99 cod. pen.
La dichiarazione di abitualità nel reato, ritenuta dal giudice ostativa all’estinzione della pena per decorso del tempo, ha natura costitutiva e, se adottata con la sentenza di condanna, produce i suoi effetti solo dopo la sua irrevocabilità, mentre, se disposta con ordinanza del giudice dell’esecuzione o del magistrato di sorveglianza, ha efficacia immediata, stante l’esecutività del provvedimento. (Vedi Sez. U., n. 9864 del 1988, Rv. 179360) (Sez. 1, Sentenza n. 8862 del 02/02/2022 Cc. (dep. 16/03/2022) Rv. 282765 – 01)
La sentenza Milacic (Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, Rv. 256022), affermando la rilevanza dell’accertamento della recidiva in qualsiasi momento precedente al decorso del termine della prescrizione della pena, ha compreso in un unico quadro tutte le ipotesi contemplate dall’art. 172, settimo comma, cod. pen. e ha affermato che «l’analisi della complessiva disciplina positiva delle cause di esclusione della estinzione della pena, alla luce della relativa rassegna contenuta nell’art. 172, ultimo comma, cod. pen., accredita la conclusione che deve aversi riguardo al momento immediatamente precedente la maturazione del dies ad quem del termine della prescrizione, nel senso, appunto, che Ł sufficiente che alcuna delle cause ostative risulti perfezionata illo tempore , perchØ la estinzione della pena non abbia luogo.
L’estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 cod. pen., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena. Risulta, quindi, irrilevante la condizione ostativa che abbia a verificarsi dopo la scadenza del termine di prescrizione della pena, essendo l’effetto della estinzione irreversibile (in carenza di alcuna previsione di revoca).
Il reato in relazione al quale Ł stata accertata la recidiva non deve necessariamente essere stato commesso nel periodo necessario a prescrivere la pena, stante il tenore letterale l’art. 172 comma settimo cod. pen., così come ritenuto anche da questa Corte, secondo cui la preclusione per i recidivi cd. “aggravati” di cui all’art. 172, comma settimo, primo periodo, cod. pen. non presuppone che la recidiva qualificata venga dichiarata da una sentenza che giudichi reati commessi durante il decorso del termine di prescrizione della pena. (Sez. 1, n. 13794 del 13/03/2025, Boccia, Rv. 287877 – 01)
Per contro, però, l’accertamento della recidiva deve intervenire con carattere di definitività in quel medesimo periodo; nel senso che se intervenuto dopo, come nel caso in esame, avendo natura costitutiva, non può rilevare in quanto, nel periodo necessario alla prescrizione della pena, il soggetto non era stato ancora riconosciuto recidivo e, dunque, la causa ostativa non poteva essere operante; la circostanza che egli venga riconosciuto recidivo in un momento successivo non può avere alcuna influenza, stante l’effetto estintivo già prodottosi sulla pena dal decorso del termine decennale. Si Ł, quindi, affermato che «l’estinzione della pena per decorso del tempo ex art. 172, settimo comma, cod. pen., non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 cod. pen., a condizione che il relativo accertamento sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna di cui si tratta, ovvero in un diverso giudizio in relazione a un fatto commesso e giudicato in qualsiasi momento precedente al decorso del termine di prescrizione della pena». (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165 – 01). E’ proprio il riconoscimento giudiziale della recidiva come circostanza che incide concretamente sul trattamento sanzionatorio a costituire l’elemento ostativo alla declaratoria di prescrizione e non già la mera commissione del fatto, poichØ appunto deve intervenire una valutazione giurisdizionale circa la recidiva.
Del resto, la sentenza SU Indelicato (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664) ha ribadito il rifiuto di una recidiva intesa come status formale del soggetto, nuovamente rimarcando che essa Ł produttiva di effetti unicamente se il giudice ne accerti i requisiti costitutivi, verificando non solo l’esistenza del presupposto formale rappresentato dalla previa condanna, ma anche procedendo al riscontro sostanziale della piø accentuata colpevolezza, per cui il soggetto risulta particolarmente riprovevole per essersi mostrato insensibile all’ammonimento derivante dalla precedente condanna, e della maggior pericolosità, intesa come indice della sua inclinazione a delinquere; sicchØ la recidiva richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto, che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all’epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale.
Proprio in ragione di tali considerazioni si pone come ancora piø stringente la necessità che lo status di recidivo, che non ha in sØ alcun automatismo, venga valutato e riconosciuto giudizialmente e ciò, si ribadisce, perchØ possa avere un qualche effetto ostativo, ai fini che
qui interessano deve intervenire prima che il termine decennale di prescrizione sia spirato.
Nel caso di specie, la sentenza che ha applicato la recidiva aggravata all’odierno ricorrente Ł divenuta irrevocabile il 25 marzo 2023, mentre il termine di dieci anni per l’estinzione della pena per decorso del tempo era spirato il 12 febbraio 2023.
Per le ragioni piø sopra esposte l’impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio – da condursi alla luce dei principi piø sopra richiamati – al Tribunale di Taranto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.
Così deciso il 17 dicembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME