Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4567 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4567 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1353/2026
CC – 27/01/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d’appello di Reggio calabria dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 640ter cod. pen., per come riqualificato in grado di appello, Ł manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che detta interpretazione corrisponde al dettato dell’art. 157, comma terzo, cod. pen. che espressamente esclude l’applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell’art. 69 cod. pen.) (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899 – 01; in senso conforme anche: Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 – 01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 280059 – 01; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, COGNOME, Rv. 278058 – 01; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275821 – 01; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275639 – 01; Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269669 – 01);
che , nel caso di specie, la recidiva infraquinquennale contestata all’imputato, ancorchØ ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, impone di ritenere che il termine massimo di prescrizione sia pari a 9 anni, i quali, essendo il reato stato commesso in data 31 luglio 2017, non risultano ancora decorsi;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME