Recidiva e Prescrizione: La Cassazione Chiarisce il Calcolo dei Termini
Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia penale, chiarendo il rapporto tra recidiva e prescrizione del reato. La decisione sottolinea che, ai fini del calcolo del tempo necessario per l’estinzione del reato, la presenza di una circostanza aggravante come la recidiva ha un effetto automatico, indipendentemente dal successivo bilanciamento con eventuali attenuanti. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Truffa e il Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa continuata. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche, valutandole come equivalenti alla contestata aggravante della recidiva. Nonostante ciò, la condanna per il reato era stata confermata.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha quindi proposto ricorso per cassazione. La tesi difensiva era chiara: poiché la Corte d’Appello aveva giudicato le attenuanti equivalenti alla recidiva, quest’ultima avrebbe dovuto essere “neutralizzata” non solo ai fini della pena, ma anche per il calcolo della prescrizione. Se così fosse stato, il reato si sarebbe estinto per il decorso del tempo.
La Questione Giuridica: Il Rapporto tra Recidiva e Prescrizione
Il fulcro del ricorso verteva sull’interpretazione degli effetti del giudizio di bilanciamento delle circostanze, disciplinato dall’art. 69 del codice penale, sul calcolo dei termini di prescrizione. La difesa sosteneva che la “svalutazione” della recidiva nel giudizio di bilanciamento dovesse ripercuotersi anche sul termine massimo di prescrizione, riportandolo a quello ordinario.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, rigettando completamente questa interpretazione e cogliendo l’occasione per ribadire un principio consolidato, cruciale per la corretta applicazione della legge penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su una precisa disposizione di legge: l’articolo 157, comma 3, del codice penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che nel calcolo dei termini di prescrizione non si applicano le disposizioni dell’art. 69 c.p., ovvero il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.
In altre parole, esistono due momenti di valutazione distinti e non comunicanti:
1. Calcolo della Prescrizione: In questa fase, si deve tener conto di tutte le circostanze aggravanti ad effetto speciale, come la recidiva specifica infraquinquennale contestata nel caso di specie. La presenza di tale aggravante comporta automaticamente un aumento del termine massimo di prescrizione, come previsto dall’art. 161, comma 2, c.p. Questo calcolo è “aritmetico” e non ammette giudizi di valore.
2. Calcolo della Pena: Solo in un secondo momento, al fine di determinare la pena concreta da infliggere, il giudice procede al giudizio di bilanciamento, soppesando le aggravanti e le attenuanti. L’esito di questo bilanciamento (prevalenza, equivalenza o soccombenza delle attenuanti) influisce solo sulla misura della sanzione, non sul tempo necessario a prescrivere il reato.
La Corte ha quindi affermato che il termine di prescrizione non era affatto decorso al momento della sentenza d’appello, proprio perché doveva essere calcolato tenendo conto dell’aumento derivante dalla recidiva, a prescindere dalla sua successiva “neutralizzazione” ai fini della pena.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio di estrema importanza pratica: il calcolo del tempo per la prescrizione e quello per la determinazione della pena seguono percorsi logici e normativi differenti. La presenza di un’aggravante come la recidiva ha un impatto diretto e ineliminabile sulla durata del processo penale, prolungando il tempo a disposizione dello Stato per giungere a una sentenza definitiva. Questa distinzione è fondamentale per avvocati e imputati, poiché chiarisce che la speranza di ottenere un’estinzione del reato basata sul bilanciamento delle circostanze è, secondo la legge e la giurisprudenza costante, priva di fondamento.
La recidiva aumenta sempre il tempo necessario per la prescrizione di un reato?
Sì, secondo la sentenza, una circostanza aggravante come la recidiva specifica incide sul termine massimo di prescrizione del reato, aumentandolo, ai sensi dell’art. 161, comma 2, del codice penale.
Se il giudice considera le attenuanti equivalenti alla recidiva, questo influisce sul calcolo della prescrizione?
No. La Corte ha chiarito che, per espressa previsione dell’art. 157, comma 3, del codice penale, il giudizio di bilanciamento tra circostanze (art. 69 c.p.) non si applica al calcolo dei termini di prescrizione. Pertanto, la recidiva allunga i termini anche se viene considerata subvalente o equivalente alle attenuanti ai fini della pena.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato perché la tesi difensiva si poneva in diretto contrasto con il chiaro dettato normativo dell’art. 157, comma 3, del codice penale, che esclude l’applicazione del giudizio di bilanciamento delle circostanze nel calcolo dei termini di prescrizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37647 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37647 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME NOME MINUTILLO TURTUR
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in sede di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 3 gennaio 2022 del Tribunale della medesima città, previo riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche valutate con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato, confermando l’affermazione della penale responsabilità del COGNOME in relazione al residuo reato di truffa continuata contestato al capo A della rubrica delle imputazioni (in relazione ad altro reato di truffa di cui al capo B era invece stato dichiarato non doversi procedere per remissione di querela) consumato dal 2 giugno 2016 al 5 giugno 2016.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 161 cod. pen. per non avere la Corte di appello escluso la circostanza aggravante della recidiva e per l’effetto dichiarato l’estinzione per prescrizione del residuo reato in contestazione.
Rilevato che la recidiva contestata all’imputato risulta correttamente configurata e adeguatamente motivata;
che pertanto il ricorso Ł manifestamente infondato in quanto la contestata e ritenuta recidiva specifica infraquinquennale a carico dell’imputato incide sul termine massimo di prescrizione del reato ai sensi del comma 2 dell’art. 161 cod. pen. che, pertanto, al momento della pronuncia della sentenza impugnata non era decorso;
che , per espressa previsione di legge (art. 157, comma 3, cod. pen.) nel calcolo dei termini di prescrizione non si applicano le disposizioni dell’art. 69 cod. pen.
che , invero, deve ritenersi applicabile nel caso di specie il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale «Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze
Ord. n. sez. 15314/2025
attenuanti, perchØ l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 – 01).
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME