Recidiva e prescrizione: la Cassazione fa chiarezza sui termini
Il rapporto tra recidiva e prescrizione rappresenta uno dei nodi più complessi del diritto penale, con implicazioni dirette sulla durata dei processi e sull’estinzione dei reati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza i principi che regolano questa materia, confermando come una particolare forma di recidiva possa estendere notevolmente i tempi necessari a prescrivere un reato. Analizziamo insieme la decisione per comprendere la sua portata pratica.
I fatti del caso
Un soggetto, già condannato in primo e secondo grado per un reato di furto aggravato commesso nel 2015, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza era basato sulla presunta violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Secondo la difesa, il tempo trascorso dalla commissione del fatto avrebbe dovuto portare all’annullamento della condanna.
La questione della recidiva e prescrizione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Il punto centrale della controversia risiedeva nella corretta interpretazione degli effetti della recidiva e prescrizione, in particolare della recidiva qualificata come reiterata, specifica ed infraquinquennale (art. 99, comma 4, c.p.).
Questa specifica condizione si verifica quando un soggetto, già dichiarato recidivo, commette un nuovo reato della stessa indole entro cinque anni da una condanna precedente. Secondo la Corte, questa forma di recidiva non è una mera circostanza comune, ma una circostanza aggravante ad effetto speciale. Questa qualificazione ha conseguenze determinanti sul calcolo dei termini di prescrizione.
L’impatto della recidiva qualificata sul calcolo
L’ordinanza chiarisce che, per calcolare il tempo necessario a prescrivere, si deve tener conto dell’aumento massimo di pena previsto per le aggravanti ad effetto speciale. Inoltre, in caso di atti interruttivi della prescrizione (come la sentenza di condanna), l’aumento del termine non è di un quarto, ma di ben due terzi. Applicando questi calcoli al caso di specie, la Corte ha stabilito che il reato si prescriverà soltanto il 27 settembre 2031, una data molto lontana nel futuro.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando precedenti pronunce, incluse quelle delle Sezioni Unite. Viene ribadito che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è una circostanza aggravante a effetto speciale che rileva direttamente ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato. La Corte sottolinea inoltre un principio fondamentale stabilito dalle Sezioni Unite: per l’applicazione di questa aggravante in un giudizio, è sufficiente che l’imputato, al momento della commissione del nuovo reato, risulti già gravato da più sentenze definitive per reati precedenti. Non è necessaria una previa dichiarazione formale di recidiva semplice. Questa interpretazione mira a dare concreto rilievo alla maggiore pericolosità sociale del soggetto che reitera condotte criminali specifiche in un arco temporale ravvicinato.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante promemoria su come la condizione di recidivo qualificato incida drasticamente sui meccanismi della prescrizione. La decisione conferma che il sistema penale prevede strumenti per contrastare la reiterazione dei reati, differenziando la posizione di chi delinque occasionalmente da quella di chi manifesta una persistente inclinazione al crimine. Per gli operatori del diritto, è un’ulteriore conferma della necessità di una valutazione attenta e precisa della posizione dell’imputato e dei suoi precedenti penali, poiché da essi può dipendere l’esito stesso del processo penale.
Come incide la recidiva reiterata sul termine di prescrizione di un reato?
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è considerata una circostanza aggravante ad effetto speciale. Ciò comporta un allungamento significativo del tempo necessario a prescrivere il reato, poiché il calcolo deve tenere conto dell’aumento massimo di pena e, in caso di interruzione, di un’estensione pari a due terzi del tempo base.
Perché il reato nel caso specifico si prescriverà solo nel 2031?
Perché all’imputato è stata contestata la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. Applicando le norme specifiche (artt. 157 co. 2 e 161 co. 2 c.p.), che prevedono un calcolo più severo per questa tipologia di recidiva, la Corte ha calcolato che il termine di prescrizione si compirà solo in tale data.
È necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice per applicare la recidiva reiterata?
No. La Corte di Cassazione, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite, ha chiarito che ai fini dell’applicazione della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della commissione del nuovo reato, l’imputato risulti già gravato da più sentenze definitive per reati precedenti, senza la necessità di una formale e previa dichiarazione di recidiva semplice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29289 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29289 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COLOGNO MONZESE il 07/03/1969
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 23 dicembre 2015 dal Tribunale di Napoli che aveva condannato NOME NOME alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui agli articoli 624 e 625 n. 7 cod. pen. Fatto commesso in Napoli (NA), il 27.03.2015.
L’imputato ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe lamentando, con un unico motivo, violazione di legge per mancata declaratoria della prescrizione. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto afferma il difensore, nel caso di specie in cui sussiste la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale ex art. 99, co.4 cod. pen., trovano applicazione le norme di cui agli articoli 157 co. 2 e 161, co. 2, cod.pen. secondo cui, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo all’aumento massimo stabilito dalla legge per le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e, con riferimento agli effetti della sospensione e della interruzione, bisogna tenere conto, nel caso di recidiva reiterata specifica ed infranquinquennale, dell’aumento di due terzi del tempo necessario a prescrivere. Pertanto, alla luce delle disposizioni richiamate, il reato in oggetto si prescriverà in data 27 settembre 2031. La pronuncia della Corte di appello è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è circostanza aggravante a effetto speciale e rileva ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato (Sez. 5, n. 35852 del 07/06/2010, Rv. 248502; Sez. 2, n. 19565 del 09/04/2008, Rv. 240409). Inoltre è opportuno ribadire il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità secondo cui GLYPH in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U. n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4 Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento
di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma in data 14 luglio 2025.