Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2391 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2391 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 30/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 30/3/2016, dichiarata l’estinzione per maturata prescrizione dei reati ascritti allo Scognamiglio ai capi c) e d) dell rubrica, rideterminava in mesi otto, giorni quindici di reclusione ed euro 350,00 di multa la pena inflitta per i delitti di ricettazione e falso in documento d’identità
L’eccezione di prescrizione formulata è manifestamente infondata. Il difensore erroneamente assume l’irrilevanza ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere della recidiva specifica e infraquinquennale, contestata nella specie e ritenuta subvalente rispetto all’attenuante speciale di cui all’art. 64 comma 2 cod.pen.
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni rimarcato che, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente poiché l’art. 157, comma terzo, cod. pen. espressamente esclude l’applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell’art. 69 cod. pen. (Sez. 2, n.
4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 274899-01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059-01;Sez. 4, n. 386:18 del 05/10/2021, Rv. 282057-01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente