Recidiva e Prescrizione: La Cassazione Chiarisce il Calcolo
L’interazione tra recidiva e prescrizione rappresenta uno dei nodi cruciali del diritto penale, capace di determinare l’esito di un processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento su come la condizione di recidivo e le sospensioni processuali incidano sul decorso del tempo necessario a estinguere un reato. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo grado e in appello per i reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento, unificati dal vincolo della continuazione. L’imputato sosteneva che i reati avrebbero dovuto essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione. La sua tesi, tuttavia, non teneva conto di alcuni elementi fondamentali che la Corte di Cassazione ha puntualmente analizzato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando il motivo relativo alla prescrizione come manifestamente infondato. La decisione si basa su una rigorosa applicazione delle norme che regolano il calcolo dei termini di prescrizione, evidenziando come la situazione personale dell’imputato e le vicende del processo avessero di fatto prolungato tali termini, impedendo l’estinzione dei reati.
Le Motivazioni: Il Calcolo della Prescrizione con Recidiva
Il cuore della motivazione risiede nel corretto calcolo del termine prescrizionale. La Corte ha sottolineato che all’imputato era stata contestata e ritenuta in sentenza la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Questa condizione ha un impatto diretto sulla durata della prescrizione.
Secondo l’art. 157, comma 1, del codice penale, il termine base per i reati in questione sarebbe stato di sei anni. Tuttavia, l’art. 161, comma 2, del codice penale stabilisce che, in presenza di determinate circostanze aggravanti come la recidiva qualificata, questo termine base deve essere aumentato fino a due terzi. Di conseguenza, il termine di prescrizione nel caso di specie saliva da sei a dieci anni.
I reati erano stati commessi il 14 novembre 2014. Un calcolo semplice porterebbe la scadenza al 14 novembre 2024. Ma la Corte ha aggiunto un ulteriore elemento: le sospensioni del termine. Il decorso della prescrizione era stato infatti sospeso per due ragioni:
1. Un’istanza di ammissione alla messa alla prova, successivamente rigettata.
2. I rinvii del processo dovuti all’emergenza pandemica da Covid-19.
Questi periodi di sospensione si sono aggiunti al termine di dieci anni, spostando la data di estinzione del reato ben oltre la data della decisione della Corte. Pertanto, la tesi del ricorrente era palesemente errata e in contrasto con il dato normativo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della prescrizione non può limitarsi a un mero calcolo aritmetico basato sulla data del reato. È indispensabile considerare tutti i fattori che possono alterare il decorso del tempo, in primis la condizione di recidivo dell’imputato e le cause di sospensione del processo. La decisione serve da monito: la recidiva e prescrizione sono due istituti strettamente collegati, e la prima agisce come un potente fattore di allungamento della seconda. Per gli operatori del diritto, ciò significa prestare la massima attenzione alla storia penale dell’imputato e alle vicende processuali per calcolare correttamente i tempi di estinzione del reato. Per i cittadini, è la conferma che l’ordinamento giuridico prevede meccanismi più severi per chi persevera nella condotta criminale.
Come influisce la recidiva sul calcolo della prescrizione di un reato?
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale aumenta il termine di prescrizione del reato. Nel caso esaminato, ha comportato un aumento di due terzi del termine base, portandolo da sei a dieci anni, come previsto dall’art. 161, comma 2, del codice penale.
Quali altri fattori possono allungare i termini di prescrizione oltre alla recidiva?
I termini di prescrizione possono essere allungati da periodi di sospensione. Nel caso specifico, le sospensioni sono state causate da un’istanza di ammissione alla messa alla prova e dai rinvii del processo dovuti all’emergenza pandemica da Covid-19. Questi periodi non vengono contati nel calcolo del tempo e si aggiungono al termine finale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45122 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45122 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 01/01/1967
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, ha confermato la sentenza del 1 febbraio 2022 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per i reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento e, ritenuto il vincolo della continuazione, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente genericamente si duole della mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo. Nel caso di specie, all’imputato è stata contestata ed è stata in sentenza ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Pertanto, il termine prescrizionale è pari ad anni dieci (anni 6 ex art. 157 comma 1 cod. pen. + 2/3 ex art. 161 comma 2 cod. pen.). I reati sono stati commessi in data 14 novembre 2014, dunque, il termine di prescrizione scadrebbe, di per sé, in data 14 novembre 2024; debbono peraltro essere ulteriormente conteggiate le sospensioni del termine di prescrizione dovute all’istanza di ammissione alla massa alla prova poi rigettata, ai sensi dell’art. 168 ter comma 1 cod. pen. e ai rinvii del processo a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024