Recidiva e Prescrizione: L’Ordinanza della Cassazione che Chiarisce i Calcoli
L’interazione tra recidiva e prescrizione rappresenta uno degli aspetti più tecnici e determinanti del diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 43158 del 2023, offre un’occasione preziosa per approfondire come la condizione di recidivo possa modificare radicalmente i tempi necessari per l’estinzione di un reato. Il caso in esame riguarda un ricorso avverso una condanna per ricettazione, ritenuto inammissibile proprio a causa degli effetti di una recidiva particolarmente qualificata.
I Fatti del Caso: un Ricorso per Prescrizione
Un soggetto, condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione commesso nel lontano 2008, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza era l’erronea applicazione della legge penale: secondo la difesa, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. L’imputato sosteneva, in sostanza, che il lungo tempo trascorso dalla commissione del fatto avesse fatto venir meno la possibilità per lo Stato di punirlo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno chiarito che la contestazione mossa all’imputato di una ‘recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale’ era decisiva e ostativa all’accoglimento della richiesta di prescrizione. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: l’Impatto della Recidiva e Prescrizione
Il cuore della pronuncia risiede nell’analisi degli effetti della recidiva qualificata sul calcolo dei termini di prescrizione. La Corte ha spiegato che la recidiva reiterata, specifica e commessa entro cinque anni da una precedente condanna non è una semplice aggravante, ma una ‘circostanza aggravante ad effetto speciale’.
Questa qualificazione ha due conseguenze fondamentali:
1. Incide sul termine-base: Ai sensi dell’art. 157, comma 2, del codice penale, il calcolo del tempo necessario a prescrivere un reato deve tenere conto delle aggravanti a effetto speciale. Di conseguenza, il termine ordinario di prescrizione (pari al massimo della pena edittale, in questo caso 8 anni per la ricettazione) viene aumentato sin dall’inizio.
2. Amplia la proroga in caso di interruzioni: L’art. 161, secondo comma, del codice penale stabilisce che, in presenza di atti interruttivi del processo (come un rinvio a giudizio o una sentenza di condanna), il termine di prescrizione può essere prolungato. Per i recidivi qualificati, come nel caso di specie, questa proroga è molto più ampia rispetto alla regola generale, potendo estendere notevolmente il termine massimo.
Nel caso specifico, la Corte ha calcolato che, a causa della recidiva, il termine massimo di prescrizione per il reato commesso nel 2008 si sarebbe compiuto solo nel 2030. Pertanto, al momento della decisione della Cassazione nel 2023, il reato non era affatto prescritto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la recidiva qualificata è un indicatore di maggiore pericolosità sociale e di una persistente inclinazione a delinquere, che il legislatore ha scelto di sanzionare anche attraverso un regime più severo in materia di prescrizione. Per chi commette reati ripetutamente, e in particolare reati della stessa indole a breve distanza di tempo, la possibilità di beneficiare dell’estinzione del reato per il decorso del tempo si riduce drasticamente. Questa pronuncia serve da monito, evidenziando come il percorso criminale di un individuo abbia un peso determinante non solo sulla quantificazione della pena, ma anche sulla stessa perseguibilità dei reati nel tempo.
In che modo la recidiva influenza il calcolo della prescrizione di un reato?
La recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, essendo una circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine base di prescrizione (ai sensi dell’art. 157, comma 2, c.p.) sia sull’entità della sua proroga in presenza di atti interruttivi (ai sensi dell’art. 161, comma 2, c.p.), estendendo notevolmente il tempo necessario per estinguere il reato.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la corretta applicazione delle norme sulla prescrizione, tenendo conto della recidiva contestata, escludeva in modo evidente che il termine massimo per l’estinzione del reato di ricettazione fosse già trascorso.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo una dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43158 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43158 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta – in modo, peraltro, generico – l’erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte d’appello dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di ricettazione, di cui al capo A) dell’imputazione, ascritto all’imputato, è manifestamente infondato in quanto la corretta contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale esclude in radice l’eccepito perfezionamento del termine di prescrizione;
che, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma 2, cod. pen., sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01);
che, pertanto, tenuto conto che la pena edittale massima prevista ai sensi dell’art. 648 cod. pen. è di otto anni e che il reato è stato commesso il 24/03/2008, il termine ordinario di prescrizione si individua il 24/06/2021 (8 + 2/3); mentre il termine massimo di prescrizione si individua il 24/06/2030 (aggiungendo al suddetto termine + 2/3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente