Recidiva e Prescrizione: Come la Cassazione Calcola i Termini
Il rapporto tra recidiva e prescrizione rappresenta uno dei nodi cruciali del diritto penale, capace di determinare l’esito di un processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza come la condizione di recidivo qualificato incida in modo significativo sui tempi necessari per estinguere un reato. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche e i principi giuridici applicati.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato in appello per i reati di violenza privata e danneggiamento. Un elemento chiave del procedimento era la contestazione, e successiva conferma da parte dei giudici, della recidiva qualificata ai sensi dell’art. 99, comma 4, del codice penale. Ciò indicava che l’imputato aveva già commesso altri reati in passato. Nonostante la condanna, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: l’avvenuta estinzione dei reati per prescrizione, con la richiesta di annullare anche le statuizioni civili, come il pagamento di una provvisionale alla parte civile.
La Questione del Calcolo tra Recidiva e Prescrizione
Il cuore della questione legale sollevata dalla difesa era se, nonostante la recidiva, fosse trascorso il tempo massimo previsto dalla legge per poter perseguire i reati contestati. La difesa confidava in un calcolo dei termini che portasse all’estinzione dei reati. Tuttavia, la Procura Generale e la stessa Corte di Cassazione hanno applicato un’interpretazione rigorosa, fondata su principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare da una pronuncia delle Sezioni Unite.
La normativa penale, infatti, prevede che la recidiva qualificata abbia un duplice effetto sul tempo necessario a prescrivere un reato:
1. Aumento del termine base: L’articolo 157, comma 2, del codice penale, stabilisce che i termini di prescrizione sono aumentati in presenza di determinate circostanze, inclusa la recidiva in esame.
2. Aumento del termine massimo: Anche in caso di atti interruttivi (come un rinvio a giudizio), l’articolo 161, comma 2, del codice penale, prevede un limite massimo all’estensione del termine di prescrizione, ma questo limite è più elevato per i recidivi qualificati.
È proprio su questa duplice incidenza che si è basato il ragionamento della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso ‘manifestamente infondato’, una formula che indica la palese assenza di fondamento delle ragioni addotte. I giudici hanno spiegato, calcoli alla mano, che l’incidenza della recidiva qualificata spostava in avanti le scadenze per la prescrizione. In particolare, il reato di violenza privata si sarebbe prescritto solo il 29 novembre 2027, mentre quello di danneggiamento il 17 giugno 2026. Entrambe le date erano ben lontane al momento della decisione.
Il ragionamento della Corte è stato lineare: la recidiva contestata e ritenuta dai giudici di merito non è un mero dettaglio, ma un elemento strutturale che modifica le regole temporali del processo penale. Di conseguenza, l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente era priva di qualsiasi pregio giuridico. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso è stata la logica conseguenza di questa palese infondatezza, comportando anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la recidiva qualificata non è una mera etichetta, ma una condizione giuridica con pesanti conseguenze sulla tempistica processuale. Per chi ha già riportato condanne definitive, i tempi per l’estinzione del reato si allungano notevolmente, riducendo le possibilità di beneficiare della prescrizione. Questa decisione rafforza l’orientamento secondo cui il sistema legale riserva un trattamento più severo a chi dimostra una persistente inclinazione a delinquere, non solo sul piano della pena, ma anche su quello delle cause estintive del reato. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea l’importanza di un’analisi meticolosa di tutti gli elementi del caso, inclusa la storia penale dell’imputato, per calcolare correttamente i termini di recidiva e prescrizione.
Come incide la recidiva qualificata sul termine di prescrizione di un reato?
La recidiva qualificata, ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p., aumenta sia il tempo base necessario a prescrivere il reato (ex art. 157, comma 2, c.p.) sia il tetto massimo di aumento in caso di interruzione del corso della prescrizione (ex art. 161, comma 2, c.p.), posticipando di fatto la data di estinzione del reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo all’avvenuta prescrizione, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha verificato che, a causa dell’aumento dei termini dovuto alla recidiva, i reati non erano affatto prescritti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12803 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12803 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME per i reati di cui agli artt. 610 e 635, comma 1, cod. pen., aggravati dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., condannando l’imputato al pagamento di una provvisionale nei confronti dell’appellante parte civile (fatti commessi in Torino il 19 giugno 2016);
che l’atto di impugnativa nell’interesse dell’imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, che eccepisce l’estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione con le relative conseguenze sulle statuizioni civili, è manifestamente infondato: considerata, infatti, l’incidenza della contestata e ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, co pen. sia sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, ex art. 157, comma 2, cod. pen. (nell’interpretazione offertane dal diritto vivente con la sentenza Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328), sia sulla determinazione dell’aumento del tempo medesimo per effetto dell’interruzione del relativo corso, ex art. 161, comma 2, cod. pen., deve darsi att che:
il reato di violenza privata verrà a prescriversi il 29 novembre 2027;
il reato di danneggiamento verrà a prescriversi il 17 giugno 2026;
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 12 marzo 2025