Recidiva e Prescrizione: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato ancora una volta il delicato rapporto tra recidiva e prescrizione, confermando un orientamento ormai consolidato. La decisione chiarisce i limiti del ricorso per cassazione, ribadendo l’impossibilità di una nuova valutazione dei fatti e l’impatto della recidiva qualificata sui termini di estinzione del reato. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto espressi.
Il Caso in Esame: un Ricorso contro la Condanna per Furto
Il ricorrente, condannato in appello per il reato di furto previsto dall’art. 624-bis del codice penale, ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali. Il primo motivo riguardava la presunta maturazione della prescrizione del reato. Il secondo, invece, contestava la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, in particolare l’attendibilità dell’individuazione fotografica che aveva portato alla sua condanna.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi della Corte
La Corte ha esaminato entrambi i motivi, giudicandoli entrambi inammissibili per ragioni distinte ma ugualmente importanti.
Primo Motivo: l’impatto della recidiva e prescrizione
Il ricorrente sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione. La Cassazione ha ritenuto questa doglianza ‘manifestamente infondata’. I giudici hanno sottolineato che all’imputato era stata contestata la recidiva specifica e infraquinquennale, una circostanza aggravante a effetto speciale.
Secondo il principio consolidato richiamato dalla Corte, tale tipo di recidiva ha un duplice effetto sui termini di prescrizione:
1. Aumenta il termine minimo previsto dall’art. 157, comma 2, c.p.
2. Aumenta il termine massimo in presenza di atti interruttivi, come stabilito dall’art. 161, comma 2, c.p.
La Corte ha anche precisato che questa doppia incidenza non viola il principio del ne bis in idem (divieto di essere processati due volte per lo stesso fatto), come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, poiché l’istituto della prescrizione non rientra nell’ambito di tutela di tale principio.
Secondo Motivo: il Divieto di Rivalutazione del Fatto
Il secondo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché tendeva a ottenere una ‘rivisitazione in fatto’ del materiale probatorio. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di riesaminare e valutare diversamente l’attendibilità dell’individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa subito dopo il fatto.
La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di controllo sulla legittimità della decisione impugnata. Poiché la Corte d’Appello aveva motivato in modo non manifestamente illogico l’attendibilità di tale prova, ogni ulteriore discussione sul punto era preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Corte si fonda su due pilastri del diritto processuale penale. In primo luogo, la corretta applicazione delle norme sulla prescrizione in presenza di una recidiva qualificata. La Suprema Corte ha confermato che la recidiva reiterata allunga i tempi necessari per l’estinzione del reato, rendendo infondata la pretesa del ricorrente. Questo meccanismo serve a calibrare la risposta sanzionatoria in base alla maggiore pericolosità sociale di chi delinque ripetutamente. In secondo luogo, la Corte ha riaffermato i confini invalicabili del proprio giudizio: non è possibile chiedere ai giudici di legittimità di comportarsi come giudici di merito, rivalutando le prove già esaminate nei gradi precedenti. Il controllo della Cassazione si limita a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel ‘fatto’.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di formulare ricorsi fondati su vizi di legittimità e non su mere contestazioni di fatto, e conferma la severità con cui l’ordinamento tratta la recidiva e prescrizione.
Come incide la recidiva reiterata sui termini di prescrizione del reato?
La recidiva reiterata, essendo una circostanza a effetto speciale, estende sia il termine minimo di prescrizione (calcolato secondo l’art. 157 c.p.) sia il termine massimo in caso di atti interruttivi (calcolato secondo l’art. 161 c.p.).
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove come un’identificazione fotografica?
No, la Corte di Cassazione non può procedere a una nuova valutazione nel merito delle prove. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito non è manifestamente illogica, non può essere messa in discussione in Cassazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione pecuniaria per aver adito la Corte con un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37044 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37044 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata i epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.62 cod.pen..
Il primo motivo di ricorso, attinente alla maturata prescrizione del reato inammissibile in quanto manifestamente infondato, in considerazione del riconoscimento della contestata recidiva specifica e infraquinquennale.
Sul punto, va difatti richiamato il consolidato principio in base al qual recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calco termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto prescrizione (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione in fatto materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo argomentazioni già proposte con l’atto di appello; rilevando che la Corte – c valutazione non manifestamente illogica e non tangibile in questa sede – ha dat atto dell’attendibilità complessiva dell’individuazione fotografica dell’impu avvenuta nell’immediatezza del fatto da parte della persona offesa..
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
I.