Recidiva e prescrizione: la Cassazione stabilisce i criteri
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti su temi cruciali del diritto penale, come il calcolo della prescrizione in presenza di recidiva qualificata e i limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La pronuncia sottolinea il rigore con cui la legge tratta chi commette nuovi reati dopo una condanna, con conseguenze dirette sulla durata del processo penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che ne aveva confermato la condanna. L’imputato basava la sua difesa su tre motivi principali: la presunta estinzione del reato per intervenuta prescrizione, un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale e, infine, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Analisi del ricorso e la questione della recidiva
L’imputato sosteneva che il tempo trascorso dalla commissione del reato fosse sufficiente a determinarne la prescrizione. Contestava inoltre la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, ritenendola illogica e contraddittoria. Infine, richiedeva l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto, sostenendo che la sua condotta non fosse di particolare gravità.
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo tutte le censure manifestamente infondate.
Le Motivazioni
La Corte ha fornito una motivazione dettagliata per respingere ogni punto del ricorso.
Il Calcolo della Prescrizione in Presenza di Recidiva
Il punto più significativo della decisione riguarda il calcolo della prescrizione. La Corte ha ribadito un principio di diritto consolidato: in caso di recidiva qualificata (nello specifico, quella prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.), il termine di prescrizione deve essere calcolato tenendo conto di un duplice aumento. Si applica sia l’aumento previsto dall’art. 157, secondo comma, cod. pen., sia l’ulteriore aumento di due terzi stabilito dall’art. 161, secondo comma, cod. pen. Applicando questo calcolo, e considerando i periodi di sospensione del processo dovuti a legittimi impedimenti del difensore, il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato solo nel novembre 2028, ben oltre la data della decisione.
La Valutazione della Responsabilità Penale
Sul secondo motivo, la Corte ha osservato che le doglianze dell’imputato erano una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano fornito una motivazione logica ed esaustiva, in linea con le risultanze processuali (la cosiddetta “doppia conforme”). La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, che in questo caso erano impeccabili.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Infine, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non applicare l’art. 131-bis cod. pen. La non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il comportamento dell’agente è abituale. Nel caso di specie, l’imputato aveva a suo carico plurimi precedenti penali specifici, un elemento che, secondo la Corte, dimostrava un’abitualità nel commettere reati e quindi precludeva l’accesso al beneficio. A ciò si aggiungevano le modalità della condotta e il valore significativo del danno, ulteriori fattori che impedivano di qualificare il fatto come “tenue”.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due principi fondamentali. In primo luogo, la condizione di recidiva qualificata ha un impatto severo sul calcolo della prescrizione, estendendone notevolmente i termini e riducendo le possibilità che il reato si estingua per il solo decorso del tempo. In secondo luogo, l’istituto della particolare tenuità del fatto non è un meccanismo automatico, ma è subordinato a una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’autore, escludendo chi manifesta una tendenza a delinquere attraverso precedenti condanne.
Come si calcola la prescrizione in caso di recidiva aggravata?
Secondo la Corte, il calcolo deve includere sia l’aumento previsto dall’art. 157, comma secondo, del codice penale, sia l’ulteriore aumento di due terzi previsto dall’art. 161, comma secondo, dello stesso codice.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando il comportamento non è occasionale, come nel caso di un imputato con plurimi precedenti penali specifici. Altri elementi ostativi sono le modalità della condotta e l’entità del danno arrecato alla persona offesa.
Perché la Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un motivo di ricorso sulla ricostruzione dei fatti?
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un motivo del genere quando questo si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte dai giudici di merito con motivazione logica e coerente. La Cassazione è giudice di legittimità, non di merito, e non può riesaminare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46871 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46871 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 09/07/1973
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 157 cod. pen. conseguente alla mancata declaratoria di estinzione reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato. Il Collegio inte dare seguito al principio di diritto secondo cui, in caso di recidiva ex art. 99, quarto, cod. pen., il calcolo del termine di prescrizione va eseguito tenendo c sia dell’aumento previsto dall’art. 157, comma secondo, cod. pen. sia dell’aume di due terzi previsto dall’art. 161, comma secondo, ult. parte, cod. pen. (ve le altre: Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, COGNOME, Rv. 273490-01; Sez. 4, 44610 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285267 – 01);
rilevato, di conseguenza, che il termine massimo di prescrizione si perfezionerà solo in data 9 novembre 2028 in considerazione della data d commissione del reato (3 gennaio 2014) e delle sospensioni dei termini d prescrizione correttamente indicate nella sentenza di appello (rinvii delle udi del 04/07/2019, 07/11/2019, 27/02/2020, 23/07/2020, 10/09/2020, 10/12/2020 e 17/03/2022 per legittimo impedimento difensore) con conseguente manifesta infondatezza della censura;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputat aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzi dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territor giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risulta processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg e 14 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabi sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamen fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità insindacabili in questa sede;
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della ca di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifest infondato. La Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione del dispo di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorre estremi della tenuità del fatto, in considerazione delle modalità della con posta in essere, del valore significativo del danno subito dalla persona offesa plurimi precedenti penali specifici di cui l’imputato è gravato, che escludono l
abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata(vedi pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
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