Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47878 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47878 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE di APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR:ETTO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 25/11/2022, appellata da COGNOME NOME con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio, ha ridotto la pena inflitta al COGNOME dal G.U.P. del Tribunale di Torino ad esito di rito abbreviato i capi 38) e 58) (artt. 110, 648 cod. pen.).
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, articolando motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessar per la motivazione ai sensi dell’art.173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1 Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157, comma secondo e 161, comma secondo, nonché 99, comma sesto, cod. pen.; i due fatti di ricettazione commessi nell’anno 2007 dovevano essere considerati prescritti prima della decisione di appello, –
nonostante il giudice di appello abbia computato il termine di prescrizione tenendo conto del decisum delle Sezioni Unite dalla Corte di cassazione (n. 30046/2022) tale impostazione non appare condivisibile.
2.2. Violazione di norme processuali in relazione all’art. 649 cod. proc. pen.; la duplicazione dei periodi temporali conseguente all’applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. determina una violazione del ne bis in idem sostanziale; la difesa ritiene maggiormente condivisibile l’orientamento contrario, che si era affermato precedentemente alla decisione delle Sezioni Unite, che riteneva operante al fine del computo del termine di prescrizione l’art. 99, comma sesto, cod. pen. con il limite ivi indicato, sicché il termine di prescrizione anziché in anni diciotto, avrebbe dovuto essere individuato in un totale finale di anni dodici e mesi sei, l’interpretazione letterale seguita dalle Sezioni Unite quanto alla lettura sistematica e combinata degli artt. 157 e 161 cod. pen. non è condivisibile, intervenendo in modo evidente in maniera contraria al principio del favor rei.
2.3. Vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in considerazione della mancata esclusione della recidiva.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
4.1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, atteso che gli stessi, sebbene con diverse proposizioni, si risolvono in una contestazione della valutazione resa dalla Corte di appello nella determinazione dei termine di prescrizione dei reati ascritti secondo le coordinate ermeneutiche fornite dalle Sezioni Unite di questa Corte. Appare evidente come i motivi in questione si caratterizzino non solo per la loro manifesta infondatezza, ma anche per la loro totale genericità, non confrontandosi con la decisione e limitandosi a contestare in modo aspecifico il dictum delle Sezioni Unite. Inoltre, si deve considerare come il ricorrente abbia affermato che il termine di prescrizione, se diversamente interpretata la disciplina della recidiva quanto al comma sesto dell’art. 95 cod. pen., era da ritenere interamente decorso prima del giudizio di appello, senza tuttavia aver proposto alcun motivo sul punto e senza avere esplicitamente
contestato il tema della recidiva, che veniva richiamato solo nell’ambito dei motivi nuovi.
In tal senso si deve ricordare che questa Corte ha già affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di impugnazioni, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, sicché, ove l’appello originario abbia avuto riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio, non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell’insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803-01). In tal senso si deve considerare che non sussiste alcuna connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed l il punto della sentenza relativo all’applicazione della recidiva, in quanto il primo è volto a sollecitare l’uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva (Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, COGNOME, Rv. 279673-01).
4.2. Il terzo motivo di ricorso non è consentito. Il motivo si risolve in una aspecifica e non consentita lettura critica ed alternativa della motivazione dei giudici di merito quanto alla ritenuta ricorrenza della recidiva per come contestata, nonostante una esplicita motivazione su questo tema, consistente nel richiamo ad una progressione criminosa (condotte imputate a titolo di rapina e in materia di stupefacenti, oltre alla condanna definitiva richiamata dal giudice di primo grado), con la quale il ricorrente non si confronta affatto.
4.3. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 ottobre 2023.