Recidiva: Non Solo Precedenti Penali, Conta la Personalità del Reo
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di recidiva, chiarendo che la sua valutazione non può limitarsi a un mero calcolo aritmetico delle condanne precedenti. Il caso in esame dimostra come i giudici debbano condurre un’analisi approfondita della personalità complessiva dell’imputato e della sua concreta pericolosità sociale. Approfondiamo questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Un soggetto condannato in secondo grado ricorreva in Cassazione contestando, tra i vari motivi, il riconoscimento della recidiva a suo carico. Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva errato nel motivare tale aggravante, facendo riferimento a fatti (come l’appartenenza a un’associazione criminale) passati in giudicato in un momento successivo rispetto ai reati per cui si procedeva. Il ricorrente sosteneva che la valutazione fosse viziata, poiché confondeva i presupposti per l’applicazione della recidiva con un giudizio generico sulla sua pericolosità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno stabilito che le censure sollevate dal ricorrente non erano altro che una riproposizione di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale. L’inammissibilità è una sanzione processuale che impedisce l’esame nel merito del ricorso, spesso perché manifestamente infondato o, come in questo caso, ripetitivo di doglianze già affrontate.
Le Motivazioni: La Valutazione della Recidiva
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni che hanno portato alla decisione. La Cassazione ha chiarito che la Corte d’Appello non si era limitata a considerare le precedenti condanne. Al contrario, aveva fondato il suo giudizio su una valutazione complessiva e articolata della personalità del ricorrente.
Gli elementi chiave presi in considerazione sono stati:
1. La Personalità Complessiva: I giudici di merito hanno analizzato il profilo del soggetto nella sua interezza, andando oltre il singolo casellario giudiziale.
2. La Violazione di Misure di Prevenzione: Un fatto di particolare rilievo è stata la violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Questo comportamento dimostra un’insofferenza alle regole e una persistente pericolosità sociale.
3. La Propensione a Delinquere: La Corte ha evidenziato come le azioni del soggetto, inclusa la minaccia evocativa di appartenere a un’associazione criminale, denotassero una chiara e attuale propensione a commettere reati.
In sostanza, la Cassazione ha confermato che per valutare correttamente la recidiva, non basta guardare al passato, ma è necessario un giudizio sulla personalità attuale del reo e sulla sua capacità di delinquere ancora.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale: la recidiva non è un automatismo. Il giudice ha il dovere di motivare in modo approfondito le ragioni per cui ritiene che le precedenti condanne siano effettivamente sintomo di una maggiore colpevolezza e di una spiccata pericolosità sociale. Per la difesa, ciò significa che contestare la recidiva limitandosi a cavilli procedurali o cronologici, senza affrontare il quadro complessivo della personalità dell’imputato, è una strategia destinata all’insuccesso. La decisione sottolinea l’importanza di un’analisi globale del percorso di vita del reo, incluse le violazioni di misure di prevenzione, come indicatori affidabili della sua attuale inclinazione criminale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza introdurre nuovi e validi argomenti di diritto.
Quali elementi, oltre ai precedenti penali, sono stati considerati per confermare la recidiva?
Oltre alle precedenti condanne, sono stati considerati la personalità complessiva del ricorrente, la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e la sua propensione a delinquere, resa evidente dalla minaccia di appartenere a un’associazione criminale.
Cosa comporta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende?
È una sanzione pecuniaria aggiuntiva alle spese processuali, imposta in caso di inammissibilità del ricorso, per scoraggiare impugnazioni pretestuose. I fondi raccolti sono destinati a finanziare progetti di prevenzione e reinserimento sociale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15483 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenu recidiva risulta riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale c non ha fatto solo riferimento alle precedenti condanne, ma anche alla complessiva personalità del ricorrente (dato che il ricorrente contesta nella parte in cui deduce che il delitto asso sia passato in giudicato in epoca successiva ai fatti sovrapponendo il profilo dei presuppo della recidiva con quello della rilevata pericolosità che apoditticamente confuta) messa in l della violazione della stessa misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubbli sicurezza e tale da denotare la propensione del NOME a delinquere i come reso evidente dalla concreta minaccia evocativa dell’appartenenza ad associazione criminale;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024.