Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49015 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49015 Anno 2023
PresidCOGNOME: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a LANCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sCOGNOMEnza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di L’AQU[LA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi, avverso la sCOGNOMEnza della Corte di Appello di L’Aquila in data 24 febbraio 2023 che ha riformat la sCOGNOMEnza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di cui agli art. 110 cod. pen. (fatto commesso Lanciano in epoca anteriore e prossima al 12 maggio 2015) limitatamCOGNOME al trattamento sanzionatorio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di conferma dell’affermazione di responsabilità dell’imputata, non è consentito h -i questa sede, giacché deduce doglianze interamCOGNOME versate in fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove, pur a fronte d duplice loro conforme apprezzamento, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime; lo stesso, è oltretutto generico quanto meramCOGNOME riproduttivo di profili di censura già adeguatamCOGNOME vagliati e disattesi co corretti argomenti giuridici e con plausibili motivazioni dalla Corte territoriale (cfr. pag della sCOGNOMEnza impugnata in cui si è dato conto dell’esaustivo materiale probatorio in at significativamCOGNOME rappresentato dalle deposizioni dei testi escussi GLYPH nelle udienze dell’11/09/2020, del 9/10/2020 e del 23/07/2023);
che il secondo motivo, che eccepisce, sotto l’egida del vizio di violazione dell’art. 99, com 4, cod. pen., l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della contestata e ritenuta recid è affidato a deduzioni generiche e manifestamCOGNOME infondate, perché formulate senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sCOGNOMEnza impugnata al riguardo (vedasi pag. 5 della sCOGNOMEnza impugnata), che ha spiegato, in conformità all’insegnamento impartito dal diritto vivCOGNOME (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838), come la recidiva contestata non potesse essere disapplicata, tenuto conto del numero, della gravità e dell’epoca di consumazione dei delitti in precedenza commessi dalla ricorrCOGNOME, atti a rendere ragione di come il reato ogge di scrutinio costituisse manifestazione della persistCOGNOME ed accresciuta pericolosità sociale d ricorrCOGNOME;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell ricorrCOGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrCOGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2023
Il consigliere estensore r –COGNOME