Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18195 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18195 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/06/2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 giugno 2023, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del 9 novembre 2022, con la quale il Gup del Tribunale di Palermo aveva condannato l’imputato, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi di cui all’art. 75 del pred
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decreto, illegittimamente detenuto, al fine di farne cessione a terzi, le sostanze stupefacenti di cui al capo di imputazione, con la recidiva specifica (in Palermo, 11 luglio 2022).
Avverso la sentenza l’imputato ha presentato, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando l’errata applicazione della legge penale, nonché la carenza, contraddittorietà e illogicità motivazione, per avere la Corte d’appello confermato l’applicazione della recidiva, senza motivare, se non con generiche ed astratte clausole di stile, in ordine alla distanza di tempo intercorrente tra il reato commesso e i precedenti, per i quali è intervenuta la condanna. Sarebbero violati i principi di legittimità che impongono di verificare in concreto che il reato commesso sia espressione di un’accresciuta capacità a delinquere, maturata attraverso la commissione dei precedenti delitti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
La Corte distrettuale ha correttamente motivato, contrariamente a quanto affermato dal difensore, in ordine alla valutazione della capacità a delinquere, rilevando come l’imputato fosse già stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile in data 29 giugno 2022, per una condotta di detenzione di sostanze stupefacenti, commessa il 25 gennaio 2022, in epoca prossima a quella del fatto in giudizio, e rilevando che dal verbale di arresto si evinceva anche che questi era stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti in data 11 maggio 2022. Da tali elementi correttamente si deduce che il COGNOME, al momento della commissione del fatto, non si era lasciato scoraggiare dalla minaccia della pena nonostante la precedente condanna e l’avvenuto arresto per analoghi fatti di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, dimostrando una pericolosità sociale crescente.
Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente