Recidiva: non un automatismo, ma un giudizio sulla pericolosità
L’applicazione della recidiva nel diritto penale rappresenta un tema delicato, che bilancia la necessità di sanzionare più aspramente chi reitera nel crimine e il divieto di giudicare una persona per il suo passato anziché per il fatto commesso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’aggravante della recidiva non è una conseguenza automatica di precedenti condanne, ma richiede una valutazione concreta da parte del giudice sulla reale pericolosità sociale del soggetto. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: la Condanna e il Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per un reato legato agli stupefacenti (previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). In sede di giudizio, svoltosi con rito abbreviato, i giudici di merito avevano applicato l’aggravante della recidiva, tenendo conto di cinque precedenti condanne per reati analoghi. La pena finale era stata di due anni di reclusione e 2.000 euro di multa.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando proprio la motivazione con cui era stata ritenuta sussistente la recidiva. Secondo la difesa, i giudici non avevano adeguatamente giustificato la scelta di applicare tale aggravante.
La Valutazione della Recidiva come Sintomo di Pericolosità
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella validità della motivazione fornita dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva giustificato l’applicazione della recidiva non limitandosi a elencare i precedenti, ma interpretandoli come un sintomo di “spiccata pericolosità e di maggior capacità criminosa”.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che tale approccio è perfettamente in linea con i principi espressi dalle Sezioni Unite della stessa Corte (sentenza Calibè, 2010). Secondo questo autorevole precedente, il giudice non può applicare la recidiva in modo meccanico, ma deve compiere una verifica sostanziale.
Il Principio delle Sezioni Unite e i Criteri di Valutazione
Le Sezioni Unite hanno stabilito che, per applicare la recidiva, il giudice deve accertare in concreto se la reiterazione dei reati sia un “sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore”. Per fare ciò, deve considerare una serie di elementi, tra cui:
* La natura dei reati commessi.
* Il tipo di devianza che esprimono.
* La qualità e il grado di offensività dei comportamenti.
* La distanza temporale tra i fatti.
* L’omogeneità tra i diversi reati.
* L’eventuale occasionalità della ricaduta.
* Ogni altro parametro utile a definire la personalità del reo e il suo grado di colpevolezza.
Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva correttamente applicato questi principi, considerando le cinque condanne precedenti per reati simili come prova di una persistente inclinazione a delinquere.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto ineccepibile la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito hanno correttamente collegato la storia criminale dell’imputato a un giudizio di attuale pericolosità sociale. La presenza di ben cinque condanne per reati analoghi, seguite da provvedimenti di cumulo, è stata considerata un elemento fattuale forte, sufficiente a dimostrare che la nuova violazione di legge non era un episodio isolato, ma l’espressione di una consolidata capacità a delinquere. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
le conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale. La recidiva non è una ‘etichetta’ che si appiccica automaticamente a chi ha precedenti, ma uno strumento che richiede un’attenta e motivata valutazione da parte del giudice. Per l’accusa, significa dover dimostrare che i precedenti penali sono indicativi di una pericolosità attuale. Per la difesa, apre la possibilità di contestare l’aggravante dimostrando che i reati passati sono lontani nel tempo, eterogenei o non rappresentativi di una reale tendenza a delinquere. La decisione riafferma la centralità del giudizio individualizzato e concreto, anche quando si valuta il passato di un imputato.
Quando può essere applicata l’aggravante della recidiva?
L’aggravante della recidiva può essere applicata quando il giudice verifica in concreto che la ripetizione del reato è un sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, basandosi su elementi come la natura dei reati, la loro omogeneità e la distanza temporale tra di essi.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché manca dei requisiti previsti dalla legge. In ambito penale, questa decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende.
Quali elementi considera il giudice per valutare la pericolosità legata alla recidiva?
Il giudice deve considerare la natura dei reati, il tipo di devianza, l’offensività dei comportamenti, la distanza temporale tra i fatti, l’omogeneità tra loro, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro parametro che possa delineare la personalità del reo e il suo grado di colpevolezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17623 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17623 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPOROTONDO NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 31 gennaio 2023, all’esito di giudizio abbreviato, al Tribunale di Roma disponendo però la revoca della confisca della somma in sequestro. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 aggravato ai sensi dell’art. 99 comma 4 cod. pen. , gli sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e, operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, è stato condanNOME alla pena di anni due di reclusione ed C 2.000,00 di multa.
Considerato che il ricorrente deduce, con unico motivo, vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva.
Rilevato che si tratta di censura manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata ha fornito congrua motivazione a sostegno della ritenuta sussistenza di tale circostanza aggravante, ritenendola significativa di spiccata pericolosità e di maggior capacità criminosa e osservando che si tratta di cinque condanne per reati analoghi cui «hanno fatto seguito diversi provvedimenti di cumulo».
Ritenuto che tale motivazione non possa essere censurata perché conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nell’applicare la recidiva, il giudice deve verificare in concreto «se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 , Calibè, Rv. 247838).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condanNOME al pagamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Ammende. euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle