Recidiva e Pericolosità Sociale: Quando la Fuga Aggrava la Pena
L’applicazione della recidiva nel diritto penale non è un mero automatismo legato alla presenza di precedenti condanne. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3989/2024) ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della pericolosità sociale del reo, desunta dalla condotta specifica, è un elemento cruciale per motivare l’aggravante. Il caso in esame riguarda un ricorso dichiarato inammissibile, con cui si contestava proprio la decisione della Corte d’Appello di applicare la recidiva a un soggetto resosi protagonista di una fuga ad alta velocità.
I Fatti del Caso: Dagli Attrezzi da Scasso alla Fuga Pericolosa
La vicenda trae origine da un controllo durante il quale un individuo viene trovato in possesso di attrezzi da scasso. Per sottrarsi all’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo si dava alla fuga a bordo di un’autovettura, guidando a velocità elevata, peraltro senza essere in possesso di patente di guida e senza copertura assicurativa. Tale condotta non solo metteva a repentaglio la sua incolumità e quella dei militari che lo inseguivano, ma creava un grave pericolo anche per i passanti, estranei ai fatti.
La Corte d’Appello, nel confermare la condanna, aveva ritenuto di applicare l’aggravante della recidiva, tenendo conto dei precedenti penali dell’imputato per reati contro il patrimonio.
La Decisione della Cassazione sulla Recidiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure mosse dal difensore non fossero altro che la riproposizione di argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello ha correttamente motivato la sua decisione, fornendo una spiegazione logica e giuridicamente ineccepibile.
La decisione, quindi, non si limita a una presa d’atto formale, ma entra nel merito del ragionamento seguito dal giudice di secondo grado, avallandone l’impostazione.
Le Motivazioni: la Recidiva non è un Automatismo
Il punto centrale dell’ordinanza risiede nella spiegazione delle motivazioni che giustificano l’applicazione della recidiva. La Cassazione sottolinea come la Corte territoriale non si sia limitata a ‘registrare la sussistenza dei precedenti penali’. Al contrario, ha valorizzato la ‘specifica condotta’ tenuta dall’imputato.
La fuga a velocità elevata, senza patente e assicurazione, è stata interpretata non come un semplice atto di resistenza, ma come la prova di una ‘accresciuta pericolosità sociale’ e di una ‘pervicacia nel delinquere’. In altre parole, il modo in cui il nuovo reato è stato commesso ha rivelato una personalità incline a infrangere le regole con ostinazione e con un totale disprezzo per la sicurezza altrui. È questa concreta manifestazione di pericolosità a giustificare un trattamento sanzionatorio più severo, che va oltre la semplice somma dei reati commessi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia rafforza l’orientamento secondo cui il giudice di merito ha il dovere di motivare in modo specifico l’applicazione della recidiva, ancorandola non solo al certificato penale dell’imputato, ma anche a elementi concreti che emergano dal fatto per cui si procede. La condotta di reato diventa essa stessa un indicatore della personalità del reo e del suo grado di pericolosità sociale. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente contestare genericamente l’aggravante, ma è necessario dimostrare perché la specifica condotta non riveli quel ‘quid pluris’ di pericolosità che la legge richiede. Per l’imputato, la decisione si è tradotta non solo nella conferma dell’aggravante, ma anche nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano già state adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito.
La Corte ha applicato la recidiva solo sulla base dei precedenti penali dell’imputato?
No, la Corte ha specificato che l’applicazione della recidiva non si è limitata a registrare i precedenti penali, ma ha valorizzato la specifica condotta (fuga pericolosa in auto) come prova di un’accresciuta pericolosità sociale e pervicacia nel delinquere.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3989 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3989 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PATERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME reitera deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di meri e, in particolare, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato la applicazione del recidiva non limitandosi a registrare la sussistenza dei precedenti penali I per reati cont patrimonio), ma evidenziando che la specifica condotta (fuga a velocità elevata con l’auto peraltro senza patente di guida e senza assicurazione) attuata per sottrarsi, con gr pericolo per l’incolumità non soltanto sua e dei militari che lo inseguivano (dopo averlo col a detenere arnesi da scasso) ma anche dei passanti, prova una sua accresciuta pericolosit sociale manifesta dalla pervicacia nel delinquere;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023