Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13544 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13544 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in BURKINA FASO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Forlì che aveva condannato l’imputato per i reati di tentata rapina e le personali.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge ed in particolare “err applicazione della legge penale” in relazione all’applicazione della recidiva che deve ess valutata, quale indice di maggiore pericolosità, in relazione alle caratteristiche de concreto e non in base ad una applicazione meccanicistica dell’istituto. Il fatto oggett procedimento non consente di desumere elementi sufficienti per supportare la caratterizzazione dell’imputato in termini di maggiore pericolosità. In particolare, non r adeguata l’affermazione per cui l’aver agito in pieno giorno sia fattore valorizzabile nel indicato.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il motivo di ricorso sopra esposto è generico.
Al di là di considerazioni di carattere generale sull’istituto in discussione (condivisibil di principio, ma non ‘calate’ nel caso concreto) il ricorso enfatizza, per dedurne l’erron valutazione di maggior pericolosità e propensione delinquenziale collegata all’aver agito a luce del sole per commettere il reato, addirittura al cospetto di altre persone che avreb potuto riconoscerlo immediatamente.
In verità, la sentenza impugnata (a pg.4), così come quella di primo grado (a pg.6), avevan incentrato il giudizio di proclività criminale proprio all’esito di una attenta analisi dei penali desumibili dal certificato del casellario giudiziale ponendo in particolare l’acce sentenza d’appello) sui due reati contro il patrimonio (furto e rapina) commessi dall’imputat brevissima serie dall’epoca della ‘ripresa’ criminale dell’imputato, che per quasi un quinque era riuscito a rimanere immune da condotte illecite e da condanne.
In relazione a tali argomentazioni, ed alle conclusioni che se ne traggono in sentenza motivo di ricorso rimane silente, e quindi generico, non confrontandosi minimamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
In base a tali considerazioni, il ricorso è inammissibile. All’inammissibilità conseg sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11 gennaio 2024
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