Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4880 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4880 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Tri che ne ha confermato la condanna per i delitti di percosse, minaccia e violazione di domicilio contestati;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia il vizio di motivazione riferimento alla mancata esclusione della recidiva – è manifestamente infondato in quanto la Co di merito ha fatto riferimento ai plurimi precedente anche per reati gravi e della medesima indo quelli oggetto del presente procedimento e ha dato conto nel corpo della motivazione della specif gravità e della ripetizione di questi ultimi, così rendendo una motivazione congrua e logica maggiore pericolosità dell’imputato; e il ricorso contiene allegazioni generiche, se ordine alla natura e al tempus dei precedenti, inidonee a costituire una rituale censura di legittim ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/11/2025.