Recidiva e pericolosità sociale: la Cassazione conferma il rigore
La recidiva non è un semplice automatismo basato sul passato criminale, ma un indicatore fondamentale della personalità del reo e della sua resistenza ai percorsi di riabilitazione. In una recente ordinanza, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il tema della contestazione della recidiva, ribadendo criteri rigorosi per l’ammissibilità dei ricorsi che ne mettono in discussione l’applicazione.
Il caso e la contestazione della recidiva
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna, includendo l’aggravante della recidiva. Il ricorrente lamentava che la valutazione dei giudici di merito non avesse considerato adeguatamente la sua situazione, contestando la sussistenza dei presupposti per l’aumento di pena.
I giudici di merito avevano evidenziato l’esistenza di precedenti penali non solo numerosi, ma anche recenti e specifici rispetto al reato per cui si procedeva. Tali elementi erano stati interpretati come una chiara manifestazione di una aumentata pericolosità sociale, rendendo necessaria una risposta sanzionatoria più severa.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo principale risiede nella natura delle censure mosse dal ricorrente: esse rappresentavano una mera riproduzione di argomenti già ampiamente confutati nei precedenti gradi di giudizio. La Cassazione ha rilevato che il ricorrente non ha saputo instaurare un vero confronto dialettico con la motivazione della sentenza impugnata.
In particolare, la Corte ha sottolineato che, quando i giudici di merito forniscono una motivazione logica e coerente basata su fatti concreti (come la specificità dei precedenti), il ricorso di legittimità non può limitarsi a critiche generiche o a una diversa lettura dei fatti.
Implicazioni sulla pericolosità sociale
Un punto centrale della decisione riguarda l’insensibilità del reo agli ammonimenti derivanti dalle precedenti condanne. La recidiva viene applicata proprio quando si riscontra che le pene precedentemente espiate non hanno sortito l’effetto rieducativo sperato, lasciando intatta, o addirittura accresciuta, l’attitudine a delinquere.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla constatazione che il ricorrente non ha offerto elementi idonei a scalfire il ragionamento dei giudici di merito. La specificità dei precedenti penali e la loro vicinanza temporale sono stati ritenuti parametri oggettivi e insuperabili per dimostrare la pericolosità del soggetto. La Cassazione ha ribadito che la funzione della pena non può prescindere dalla valutazione della condotta complessiva del reo, specialmente quando questi dimostra di ignorare sistematicamente i precetti dell’ordinamento nonostante i precedenti interventi giudiziari.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa sentenza conferma che la strategia difensiva in Cassazione deve essere estremamente specifica e mirata a scardinare la logica giuridica della sentenza impugnata, non potendo limitarsi a una sterile ripetizione di tesi già respinte. La recidiva rimane uno strumento cardine per calibrare la pena sulla reale pericolosità del condannato.
Quando la recidiva comporta un aumento di pena?
La recidiva comporta un aumento di pena quando il giudice ritiene che il nuovo reato commesso esprima una maggiore colpevolezza e una spiccata pericolosità sociale del soggetto.
Perché un ricorso sulla recidiva può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti senza contestare specificamente i punti della motivazione della sentenza d’appello.
Quali sono le sanzioni per un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al pagamento delle spese del procedimento, il ricorrente viene solitamente condannato a versare una somma di denaro, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 272 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 272 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione ha confermato la ritenuta recidiva riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, ribadendo la valutazione già espressa dal Tribunale, ha messo in evidenza l’esistenza dei precedenti anche recenti e la loro specificità rispetto a quelli per cui è pro elementi ritenuti espressione di una aumentata e spiccata pericolosità sociale, essendosi ricorrente dimostrato insensibile agii ammonimenti derivanti dalle precedenti condanne ed agl effetti rieducativi delle pene espiate;
rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha res in ordine alle medesime censura, rivolgendo critiche inidonee a scalfire le argomentazioni d Giudici di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022