Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44499 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44499 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MELENDUGNO il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 3 giugno 2019, con cui COGNOME NOME e COGNOME erano stati condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa ciascuno in relazione ai reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi A) e B), loro rispettivamente ascritti – con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per entrambi. Inoltre, è stata applicata allo COGNOME la misura di sicurezza dell’espulsione a pena espiata.
Il COGNOME e lo COGNOME, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo i seguenti motivi di ricorso:
COGNOME E SLITI:
2.1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche.
SLITI:
2.2. Vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’istituto della tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen..
2.3. Vizio di motivazione in ordine all’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione.
In ordine al primo motivo del ricorso, comune ad entrambi gli imputati, va premesso l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintom effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).
La Corte di merito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione negativi dal precedenti penali degli imputati ritenuti espressivi di maggiore riprovevolezza della condotta e di propensione alla trasgressione delle prescrizioni loro imposte dall’autorità nonché dal meccanismo rudimentale ma collaudato di spaccio attuato mediante diversificazione dei rispettivi ruoli.
4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso dello COGNOME, va ricordato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti ril vanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali d giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei principi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.
La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione de grado di offensività della condotta, i precedenti specifici dello COGNOME, in quanto indicati di un accrescimento della loro pericolosità sociale e di inclinazione ad attività illecite svolte abitualmente.
L’imputato si confronta solo parzialmente col contenuto della sentenza impugnata e si limita ad evidenziare alcuni elementi fattuali a lui favorevoli, i quali, co motivazione lineare e coerente, sono stati ritenuti irrilevanti. Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all’istituto dell’art. 131 bis cod. pen. apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
5. Anche il terzo motivo del ricorso dello COGNOME è manifestamente infondato.
Va evidenziato che, in tema di misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale rilevante per l’applicazione della misura facoltativa dell’espulsione dal territorio dello Stato di cui all’art. 235 cod. pen. consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata tenendo conto dei rilievi peritali sulla personalità e sulla capacità criminale dell’imputato, nonché sulla scorta di ogni altro parametro valutativo di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, COGNOME, Rv. 279388; Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404).
Ciò posto sui principi giurisprudenziali affermati da questa Corte, la Corte di merito, con motivazione logica ed immune da censure, ha evidenziato la gravità del fatto e il precedente penale, che confermavano l’ingravescente percorso criminale intrapreso dall’imputato.
Pertanto, l’esistenza delle condizioni necessarie per formulare il giudizio di pericolosità rilevante ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza in esame risulta essere stata correttamente valutata dalla Corte distrettuale.
Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.