Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4988 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4988 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la condanna dell’imputato per il concorso nei reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di furto di cui agli artt. 110 e 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (capi 1 e 2) e di danneggiamento di cui agli artt. 110, 635, comma 1 e 2, n. 1, cod. pen. (capo 3);
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra i fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
Rilevato che il terzo ed ultimo motivo, che lamenta l’omessa concessione della pena sostitutiva, è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, rimarcando come la spiccata indole delinquenziale dimostrata dal ricorrente non consenta di ritenere quest’ultimo meritevole della invocata concessione che, peraltro, non appare essere stata chiesta in sede di conclusioni;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026