Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18322 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18322 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, pronunciata in data 6 giugno 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, cod. pen., aggravato dalla recidiva, specifica ed infraquinquennale (fatto commesso in Modena il 20 luglio 2018);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che deduce, sotto l’egida formale del vizio di motivazione, l’insussistenz dei presupposti per l’applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potes essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall’imputato per delitti contro il patrimonio (commessi in un arco temporale che va dal 2012 al 2018, sin da quando l’imputato era appena maggiorenne) suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un’accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all’insegnamento impartito dal diritto vivente in materia (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838);
che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di sostituzione di pe detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all’art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 6 è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito v ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzion sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull’adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono» (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Rv. 285295), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha effettuato correttament la valutazione prognostica necessaria alla concessione del beneficio, evidenziando come la reiterazione delle condotte illecite, desumibile dal casellario, deponesse sfavorevolmente quanto al rispetto delle prescrizioni della detenzione domiciliare); lo stesso è, per il resto, non conse in questa sede, in quanto diretto a sollecitare valutazioni di merito;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
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Il Presidente