Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24184 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24184 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VENARIA REALE il 11/03/1987
NOME nato a VENARIA REALE il 08/05/1992
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea, con la quale erano stati condannati per il reato di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo motivo, che contesta il vizio di motivazione in ordine sia all mancata esclusione della recidiva contestata a NOME COGNOME, sia al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., a favore di entrambi i ricorr non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Quanto alla recidiva, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5 principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondars esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumat essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed i quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato sub ludice.
In relazione alla circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il motivo di ricorso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, atteso che l’applicazione di detta attenuante presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez 50660 del 05/10/2017, COGNOME, Rv. 271695).
Pertanto, in relazione ad entrambe le circostanze, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, con la conseguenza che il provvedimento impugnato non risulta affetto dagli asseriti difetti di contraddittorietà o palese illogicità.
Ritenuto che il secondo motivo, con cui i ricorrenti contestano la violazione di legge e il viz di motivazione in merito alla mancata concessione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito, sul punto, hanno motivato in maniera logica ed adeguata in ordine alle ragioni per le quali non hanno ritenuto possibile sostituire la pena detentiva (vd. p. 6 del provvedimento impugnato), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ed in particolare evidenziando l’insussistenza di uno dei presuppost cui l’art. 53, legge n. 689 del 1981 ancora la valutazione del giudice ai fini del riconoscimen della pena sostitutiva e cioè un positivo giudizio prognostico in ordine alla idoneità della pe prevenire il pericolo di recidivanza;
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Rilevato che all’inammissibilità de ll ricors4 consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
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Dichiara inammissibilf (
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e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/05/2025.
P.Q.M.